Conchiuso il 5 dicembre 1974
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19751
Strumenti di ratifica scambiati il 10 ottobre 1975
Entrato in vigore il 10 ottobre 1975
(Stato 10 ottobre 1975)
Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria al Pakistan per sgravarne la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti,
il governo della Confederazione Svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
- Il presente accordo si applica ai pagamenti del servizio del debito (capitale e interessi), giungenti a scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978 e derivanti:
- dall’accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo pakistano sullo stanziamento di crediti di trasferimento del 22 giugno 19642e del 9 gennaio 19673, giusta l’allegato I;
- dall’accordo tra i due governi sull’apertura di crediti di trasferimento del 16 aprile 19704, giusta l’allegato II;
- dall’accordo tra i due governi sul consolidamento dei debiti pakistani del 30 luglio 19735, giusta l’allegato III;
- dall’accordo tra i due governi prorogante l’accordo del 30 luglio 1973 sul consolidamento dei debiti pakistani del 25 febbraio 19746, giusta l’allegato IV;
- da taluni altri debiti commerciali contratti verso creditori svizzeri e coperti dalla garanzia svizzera contro i rischi d’esportazione, secondo l’allegato V.
2. Eccetto gli obblighi derivanti dagli accordi menzionati nell’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d del presente accordo, i disposti del medesimo si applicano soltanto ai debiti contratti da debitori pakistani innanzi il 1° luglio 1973.
Art. 2
- Il governo della Repubblica islamica del Pakistan effettuerà, il giorno della scadenza originale, tutti i pagamenti elencati negli allegati I, II, III, IV e V ai creditori svizzeri.
- I pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo, giunti a scadenza prima dell’entrata in vigore del medesimo e non ancora trasferiti, saranno effettuati e trasferiti subito dopo l’entrata in vigore.
- Il governo pakistano assicura il libero trasferimento di tutti i pagamenti effettuati a titolo di regolamento dei debiti come all’articolo 1 del presente accordo.
Art. 3
Le scadenze figuranti negli allegati I, II, III, IV e V saranno consolidate come segue:
scadenze tra il
1° luglio 1974 e 30 giugno 1975, in ragione del 71 per cento;
1° luglio 1975 e 30 giugno 1976, in ragione del 61 per cento;
1° luglio 1976 e 30 giugno 1977, in ragione del 61 per cento;
1° luglio 1977 e 30 giugno 1978, in ragione del 55 per cento.
Art. 4
- Per il rifinanziamento parziale dei debiti pakistani, il governo della Confederazione Svizzera aprirà, in favore del governo pakistano, un credito pari alle percentuali figuranti nell’articolo 3 del presente accordo dei debiti elencati negli allegati I, II, III, IV e V.
- L’ammontare totale del credito non deve superare i 47 milioni di franchi svizzeri.
Art. 5
Il governo svizzero mette il credito di cui all’articolo 4 del presente accordo alla libera disposizione del governo pakistano, in proporzione dei pagamenti fatti da quest’ultimo ai creditori svizzeri e non appena detti pagamenti siano effettuati. All’uopo è mantenuto un conto «P» presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo in favore della «State Bank of Pakistan».
Art. 6
- Il governo pakistano rimborsa il credito messogli a disposizione, giusta gli articoli 4 e 5 del presente accordo, in 20 annualità uguali, la prima dovuta il 30 giugno 1989 e l’ultima il 30 giugno 2008.
- I rimborsi avvengono in franchi svizzeri liberi presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo che agisce per il conto del governo svizzero.
Art. 7
- A contare da ciascuna data d’abbuono sul conto «P» presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo, il governo pakistano paga un interesse annuo del due e mezzo per cento sulle somme messegli a disposizione. Detti interessi saranno pagati il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1975.
- Questi pagamenti d’interessi si faranno in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera di Zurigo, per conto del governo della Confederazione Svizzera.
Art. 8
Il governo pakistano tralascerà qualsiasi provvedimento atto a pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti, dovuti da debitori pakistani a creditori svizzeri in virtù d’obblighi cui non s’applica l’articolo 1 del presente accordo.
Art. 9
Il governo pakistano pagherà ai creditori svizzeri un interesse del quattro per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 2 capoverso 2 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del governo pakistano. La somma completa di tale interesse verrà a scadenza al momento della prima domanda dei creditori svizzeri e non sarà consolidata.
Art. 10
Il governo pakistano assicura al governo elvetico, per quanto concerne il periodo di rimborso e il tasso d’interesse menzionati negli articoli 6 e 7 qui innanzi, un trattamento non meno favorevole di quello che esso accordasse eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili.
Art. 11
- Il presente accordo deve essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati in Berna.
- Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui gli strumenti di ratificazione saranno scambiati.
Fatto in due originali a Berna, il 5 dicembre 1974, nelle lingue tedesca e francese, i due testi facendo parimente fede.
Servizio del debito Pakistan-Svizzera, 1974/75–1977/78
in franchi svizzeri
Allegato I
1974/1975
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 19647e 9 gennaio 19678:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
1975/1976
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 19649e 9 gennaio 196710:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
1976/1977
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 196411e 9 gennaio 196712:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
1977/1978
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 196413e 9 gennaio 196714:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Allegato II
1974/1975
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197015:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
1975/1976
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197016:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
1976/1977
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197017:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
1977/1978
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 197018:
In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.
Allegato III
1974/1975
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197319sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1975/1976
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197320sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1976/1977
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197321sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1977/1978
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 197322sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Allegato IV
1974/1975
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197423per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1975/1976
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197424per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1976/1977
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197425per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1977/1978
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 197426per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
Allegato V
1974/1975
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1975/1976
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1976/1977
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.
1977/1978
Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».
In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.