0.973.265.4•Decisione del Consiglio n. 4/1976 Fondo AELS di sviluppo industriale in favore del Portogallo
0.973.265.4Bilateral International Treaty1 feb 1977
Firmata il 7 aprile 1976
Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19761
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1977
(Stato 1° gennaio 1986)
Il Consiglio,
vista la domanda del governo portoghese presentata alla XVII riunione simultanea del 1975 del Consiglio e del Consiglio misto,
desideroso di ottenere il processo di democratizzazione nel Portogallo consolidando l’economia portoghese,
considerato l’accordo cui sono giunti il Consiglio e il Consiglio misto riuniti a livello ministeriale nella XXVI riunione simultanea del 1975,
considerato che gli sforzi dell’accordo di sede, del 10 agosto 19612e il Protocollo sulla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell’Associazione europea di libero scambio, del 28 luglio 1960, s’applicano alle istituzioni dell’Associazione,
accertato che il Portogallo ha notificato al Consiglio di depositare successivamente lo strumento di ratifica di detto Protocollo e che, nel frattempo, il Portogallo tratterà il Fondo che dev’essere istituito con la presente decisione e i rispettivi avere al Portogallo come se il Protocollo fosse già stato ratificato,
visto il paragrafo 4 dell’articolo 1, l’articolo 2 (a) e i paragrafi 1 (c), 3 e 4 dell’articolo 32 della Convenzione,3
decide:
I presenti statuti, modificati con la decisione del Consiglio n. 8 del 1985 rispettivamente con la decisione del Consiglio misto n. 4 del 19854, si applicano al Fondo AELS di sviluppo industriale in favore li del Portogallo (chiamato qui di seguito Fondo), istituito dal Consiglio dell’Associazione europea di libero scambio in virtù della sua decisione n. 4 del 1976 e dal Consiglio misto dell’Associazione creato fra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e la Repubblica di Finlandia in virtù della sua decisione n. 1 del 1976.
Il Fondo si prefigge di contribuire allo sviluppo dell’industria portoghese mediante il finanziamento di determinati progetti intesi a ristrutturare o segnatamente a istituire piccole e medie aziende dei settori privato e pubblico.
Austria 15,128 %, ovverossia 12 798 972 DSE
Finlandia 10,241 %, ovverossia 8 664 348 DSE
Islanda 1,000 %, ovverossia 846 045 DSE
Norvegia 12,003 %, ovverossia 10 155 080 DSE
Portogallo 6,119 %, ovverossia 5 176 950 DSE
Svezia 30,000 %, ovverossia 25 381 355 DSE
Svizzera 25,509 %, ovverossia 21 581 766 DSE 3. I contributi sono messi a disposizione del Fondo in cinque rate annue uguali nella moneta dello Stato contribuente o in altra moneta accettabile dal Fondo. Il primo versamento è messo a disposizione quattro settimane dopo l’entrata in vigore del presente statuto e gli altri versamenti lo stesso giorno di ciascuno dei quattro anni seguenti. 4. Il Fondo fa appello ai versamenti annui dell’esercizio corrente e degli esercizi precedenti man mano che svolge le proprie operazioni. Salvo decisione contraria del Consiglio, qualsiasi appello di contributo è eseguito conformemente alla chiave di ripartizione menzionata al paragrafo 2 qualsiasi domanda di versamento o di versamenti parziali deve essere effettuata al più tardi entro il decimo anno di esistenza del Fondo. 5. Al fine del pagamento e del rimborso dei contributi, il primo anno d’esistenza del Fondo inizia il giorno dell’entrata in vigore degli statuti e ogni anno successivo alla stessa data dell’anno seguente. 6. Ogni Stato contribuente notifica al Consiglio l’organo nazionale responsabile del pagamento del contributo al Fondo. Il Fondo conclude con tali organi, con la Banca centrale del Portogallo e all’occorrenza, con altre banche centrali o istituzioni finanziarie un accordo disciplinante i particolari relativi al trasferimento dei contributi o di parti di quest’ultimo come anche alla loro conversione.
Il Fondo tiene debitamente conto del promovimento degli scambi fra gli Stati contribuenti.
Organi del Fondo
2.7Ogni qualvolta che il Consiglio esercita le sue funzioni a titolo dei presenti Statuti o a titolo della Decisione del Consiglio n. 4 del 1976, un rappresentante del Portogallo ha il diritto di partecipare alla relativa riunione; egli dispone, al riguardo, di un voto.
Spetta al Comitato di direzione di amministrare il Fondo nella misura in cui i presenti statuti non dispongano altrimenti. Segnatamente il Comitato:
Il Segretario generale esegue le decisioni prese dal Consiglio in merito al Fondo e aiuta il Comitato di direzione nei propri compiti. Il Segretariato dell’AELS garantisce i servizi di segreteria.
Il Consiglio adotta disposizioni occorrenti per una verifica annuale dipendente dai costi del Fondo.
Il Comitato di direzione, per il tramite del Segretario generale, presenta al Consiglio, per approvazione e pubblicazione con il consenso del Consiglio, un rapporto annuo in cui sono descritte le operazioni e sono presentati i conti annui del Fondo.
RU 1985 376 ↩
RS 0.192.122.632.3 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.973.265.41 ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 lett. b del D. del Consiglio del 17 dic. 1985, in vigore dal 1° gennaio 1986 (RU 1990 1999). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 lett. b del D. del Consiglio del 17 dic. 1985, in vigore dal 1° gennaio 1986 (RU 1990 1999). ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 lett. d del D. del Consiglio del 17 dic. 1985, in vigore dal 1ogennaio 1986 (RU 1990 1999). ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.973.265.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377",
"documentDate": "1976-04-07",
"inForceSince": "1977-02-01"
},
"content": {
"number": "0.973.265.4",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.973.265.4",
"hash": "fa3e7234e4aced58f8294fd4620e26080bdf5eb867dda5273b2e8565c9912155",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.973.265.4",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:10.128Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-377_377_377-19860101-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377",
"documentDate": "1976-04-07",
"inForceSince": "1977-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Ratsbeschluss Nr. 4/1976 vom 7. April 1976. EFTA-Industrieentwicklungsfonds für Portugal (mit Statut)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-377_377_377-19860101-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/de/xml"
},
{
"title": "Décision du Conseil n<sup>o</sup> 4/1976 du 7 avril 1976. Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal (avec statuts)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-377_377_377-19860101-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/fr/xml"
},
{
"title": "Decisione del Consiglio n. 4/1976 del 7 aprile 1976. Fondo AELS di sviluppo industriale in favore del Portogallo (con Statuti)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1985-377_377_377-19860101-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1985/377_377_377/19860101/it/xml"
}
}