0.973.269.12•Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea
0.973.269.12Bilateral International Treaty28 ago 2023
Concluso il 28 agosto 2023
Applicato provvisoriamente dal 28 agosto 2023
Entrato in vigore con scambio di note il 26 gennaio 20241
(Stato 26 gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Slovenia
(in seguito denominato «Slovenia»),
in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte»,
a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione Europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno;
desiderosi di ridurre ulteriormente le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE e della Slovenia;
facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra le Parti durante il processo di transizione della Slovenia, che ha portato alla sua adesione all’UE, e nell’ambito del contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea allargata;
condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;
rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;
facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;
desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;
facendo riferimento al memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);
tenuto conto della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;
in vista della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo quadro valgono le seguenti definizioni: – «contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Slovenia in virtù del presente Accordo quadro; – «accordo specifico per il Paese» (allegato2): assegnazione tematica e geografica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e la Slovenia nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia e nelle misure di sostegno; – «memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione; – «unità di coordinamento nazionale»: ente pubblico nazionale della Slovenia incaricato di attuare il programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia; – «programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie della Slovenia realizzate con il sostegno fornito dal contributo, che formano un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali. Un programma può essere affiancato da un dialogo politico; – «progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte del programma; – «regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della coesione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia; – «misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia; – «accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostegno; – «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro; – «sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.
La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e la Slovenia si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume alcuna responsabilità nei confronti della Slovenia, di qualsivoglia ente pubblico o privato coinvolto in una misura di sostegno o di terzi.
Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di aggiudicazione, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito del presente Accordo quadro o durante la sua attuazione, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituisce ragione sufficiente per disdire il presente Accordo quadro e il relativo accordo sulle misure di sostegno, per annullare la procedura di aggiudicazione o i contratti aggiudicati oppure per adottare qualsiasi misura correttiva proporzionata prevista dal diritto applicabile. Le Parti si informano tempestivamente l’un l’altra in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.
Fatto a Ljubljana il 28 agosto 2023 in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Ignazio Cassis | Per il Governo della Repubblica di Slovenia: Aleksander Jevšek |
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