0.973.276.321.1•Protocollo concernente l’applicazione dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca per lo stanziamento di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia
0.973.276.321.1Bilateral International Treaty26 feb 1965
Conchiuso il 5 febbraio 1965
Entrato in vigore il 26 febbraio 1965
(Stato 26 febbraio 1965)
Riferendosi all’accordo1, firmato oggi, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca per lo stanziamento di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia, (chiamato in seguito accordo)
le due Parti contraenti
hanno convenuto quanto segue:
Per beni d’investimento giusta l’articolo 2 dell’accordo2s’intendono i beni d’investimento d’importanza capitale allo sviluppo economico della Turchia, per cui sia giustificato un ammortamento di lunga durata, segnatamente, le istallazioni di centrali elettriche, le istallazioni per il ramo dei trasporti e delle comunicazioni, le istallazioni portuali e minerarie ecc. come anche le attrezzature per lo sviluppo dell’infrastruttura, della produzione di energia, dell’industria di materie prime (comprese quelle tessili) e per lo sfruttamento dei prodotti del suolo. Per prestazioni di servizi giusta l’articolo 2, s’intendono principalmente le prestazioni importanti inerenti alla proprietà intellettuale come ad esempio l’attività degli ingegneri consulenti.
La Confederazione Svizzera apre, con l’entrata in vigore dell’accordo, un credito a favore della Banca centrale della Repubblica turca (dappresso: BCRT) che opera in nome della Repubblica Turca. La Divisione del commercio3del Dipartimento federale dell’economia pubblica4(dappresso: Commercio) esamina le domande dei fornitori svizzeri di beni e servizi (dappresso: Forniture) e decide circa la loro ammissione. L’Amministrazione delle finanze del Dipartimento federale delle finanze e dogane5(dappresso: Finanze) amministra il credito. L’Ufficio svizzero di compensazione (dappresso: USC) è incaricato dell’esecuzione tecnica.
1. I fornitori svizzeri interessati chiedono un preavviso al Commercio (contenuto della domanda: vedi allegato). 2. Il Commercio, dopo aver accertato che le forniture siano conformi alle disposizioni dell’accordo e che per principio la domanda possa essere accettata, consegna al fornitore svizzero gli esemplari dal numero 1 a 4 del preavviso favorevole. Il preavviso ha una durata di tre mesi che può essere prorogata se le circostanze lo giustificano. 3. Il fornitore svizzero trasmette gli esemplari numero 1, 2 e 3 del preavviso all’importatore turco. 4. L’importatore turco consegnerà gli esemplari numero 1 e 2 del preavviso alla BCRT; quest’ultima comunica al Commercio se essa può accettare che il pagamento dell’ordinazione sia integralmente coperto mediante il credito; detta comunicazione della BCRT è fatta sull’esemplare numero 1 del preavviso, il più tardi entro tre mesi dalla data dell’emissione. 5. In caso di accettazione della BCRT, il Commercio risponde al fornitore che la fornitura è definitivamente ammessa ad essere addebitata sul credito e che pertanto la somma necessaria rimane riservata.
I pagamenti si effettuano mediante mandato semplice o lettera di credito.
1. La BCRT invia all’USC il mandato di pagamento, riferendosi al preavviso. 2. L’USC accerta che il fornitore abbia, entro i limiti del possibile, adempiuto alle condizioni di cui al numero 8 dell’allegato. Nel caso contrario esso l’invita a farlo. Adempiute che siano le condizioni, l’USC svincola a carico del credito il pagamento al fornitore svizzero, e, a pagamento avvenuto, invia un avviso di debito alla BCRT.
1. La banca privata turca spedisce l’ordine d’apertura di credito alla banca privata svizzera. 2. Simultaneamente, una copia di detto ordine e il corrispondente mandato di pagamento della BCRT con riferimento al preavviso sono inviati dalla BCRT all’USC. 3. L’USC accerta che il fornitore abbia, entro i limiti del possibile, adempiuto alle condizioni di cui al numero 8 dell’allegato. Nel caso contrario esso l’invita a farlo. Adempiute che siano le condizioni, l’USC conferma alla banca privata svizzera che su richiesta può esserle versato l’importo della lettera di credito, segnatamente previa presentazione dei documenti di spedizione della merce. 4. L’USC fa eseguire il pagamento alla banca privata svizzera, su richiesta di quest’ultima e a carico del credito, e, pagamento avvenuto, invia un avviso di debito alle BCRT.
Se, per qualsiasi ragione (ad esempio per modificazioni tecniche necessarie durante la fabbricazione), l’importo delle forniture supera quello approvato dalla BCRT, e se non si è potuto approvare il preavviso suppletivo per la somma eccedente, la BCRT versa direttamente alla banca privata svizzera la copertura dell’eccedenza. Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo odierno.6 Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.
(Seguono le firme)
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