Conchiuso il 5 febbraio 1965
Entrato in vigore il 26 febbraio 1965
(Stato 26 febbraio 1965)
Il Governo svizzero
e
Il Governo turco
visto che il Governo turco ha deciso di sviluppare, in modo duraturo e equilibrato, la sua economia secondo un piano quinquennale dal 1963 al 1967;
fondandosi sull’azione multilaterale avviata dal Consorzio Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per facilitare finanziariamente l’esecuzione del piano summenzionato, e
animati dal desiderio di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica fra i due paesi;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Confederazione Svizzera accorda alla Repubblica turca un mutuo, di 4 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni di franchi) alle condizioni che seguono.
Art. 2
Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il Governo svizzero mette, presso la Banca Nazionale Svizzera in Zurigo, a libera disposizione della Banca Centrale della Repubblica Turca, che agisce per conto della Turchia, la somma integrale del prestito.
Art. 3
Il Governo turco si impegna a pagare sulla somma dovuta un interesse annuo del 4 % (quattro per cento) a contare dal momento in cui gli è messa a disposizione la somma.
L’interesse è pagato semestralmente, secondo il piano di ammortamento allegato, che è parte integrante del presente accordo, e, per la prima volta, sei mesi dopo che la somma precitata sia stata messa a disposizione.
Art. 4
Il Governo turco si impegna a rimborsare il credito in 13 rate semestrali, secondo il piano di ammortamento. La prima rata scade sei anni dopo che la somma sia stata messa a disposizione e l’ultima rata 12 anni dopo.
Il Governo turco si riserva la facoltà di rimborsare prima del termine, integralmente o parzialmente, il suo debito verso la Confederazione Svizzera.
Art. 5
Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è effettuato in franchi svizzeri, all’infuori di ogni eventuale accordo che dovesse disciplinare i pagamenti fra i due paesi, presso la Banca Nazionale Svizzera di Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.
Art. 6
Il presente accordo entra in vigore non appena i due Governi l’abbiano approvato.
Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.
(Seguono le firme)
Piano d’ammortamento