0.973.276.323•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia sulla concessione di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia
0.973.276.323Bilateral International Treaty29 gen 1966
Conchiuso in Ankara il 3 dicembre 1965
Entrato in vigore il 29 gennaio 1966
(Stato 29 gennaio 1966)
Il Governo Svizzero
e
il Governo Turco,
considerata la decisione del Governo Turco di sviluppare, in modo uniforme e duraturo la propria economia mediante l’applicazione del piano quinquennale per il periodo 1963–1967;
fondandosi sull’azione multilaterale del Consorzio per la Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, intesa ad agevolare il finanziamento del piano suindicato;
desiderosi di incrementare i rapporti e la cooperazione economica tra i due paesi,
hanno convenuto quanto segue:
La Confederazione Svizzera accorda alla Repubblica Turca un credito di 7 milioni di franchi svizzeri (sette milioni di franchi) alle condizioni seguenti.
Questo credito, volto ad agevolare il finanziamento del piano quinquennale turco, è destinato al pagamento delle forniture di beni svizzeri d’investimento, a lungo termine di ammortamento, e di prestazioni svizzere di natura analoga, in correlazione ai progetti previsti nel piano.
Le autorità svizzere e turche designano, per ogni caso e di comune intesa, i beni svizzeri d’investimento e le prestazioni suindicate, pagabili nell’ambito del presente accordo.
Tale designazione è vincolata al rilascio, anteriore o posteriore, delle necessarie autorizzazioni per la regolare esecuzione di ogni negozio.
Il pagamento dei beni d’investimento e delle prestazioni svizzere, di cui all’articolo 3, dev’essere integralmente svolto nel limite della somma menzionata all’articolo 1.
I pagamenti vanno fatti ai creditori svizzeri, entro i termini contemplati nei contratti privati.
L’equivalente delle forniture e prestazioni, indicate all’articolo 3, va versato ai creditori svizzeri, giusta l’articolo 4, mediante mandati di pagamento della Banca centrale della Repubblica Turca, vistati dalle competenti autorità svizzere.
Il Governo Turco si obbliga a pagare un interesse annuo del 3¾ % (tre e tre quarti per cento), sul credito accordato dalla Confederazione Svizzera, nel limite della quota utilizzata.
Gli interessi devono essere versati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta alla fine del semestre durante il quale la Confederazione Svizzera ha eseguito il primo pagamento.
Il Governo Turco, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi dei propri debitori, è tenuto a rifondere il credito concesso, in trenta rate semestrali equivalenti, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta, il 31 dicembre 1972.
Il Governo Turco si riserva la facoltà di rimborsare, innanzi i termini previsti, tutto o parte del debito contratto con la Confederazione Svizzera.
Il versamento degli interessi e degli ammortamenti va eseguito, fuori di qualsiasi accordo disciplinante i pagamenti tra i due Paesi, in franchi svizzeri alla Banca nazionale, in Zurigo, per conto della Confederazione Svizzera.
Per poter beneficiare del credito stanziato secondo il presente accordo, i contratti concernenti le forniture e prestazioni di cui all’articolo 3, devono essere definitivamente conchiusi entro il 31 dicembre 1967; tale termine può essere prolungato di comune intesa e a condizioni da convenire.
Il presente accordo entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dai due Governi.
Fatto in Ankara, in due esemplari, il 3 dicembre 1965.
(Seguono le firme)
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