0.974.10•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura concernente la loro cooperazione nell’assistenza ai Paesi in via di sviluppo
0.974.10Bilateral International Treaty29 ott 1973
Conchiuso il 29 ottobre 1973
Entrato in vigore il 29 ottobre 1973
(Stato 29 ottobre 1973)
Il Consiglio federale svizzero,
(qui di seguito semplicemente «La Svizzera»
e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
(qui di seguito semplicemente «La FAO»)
Considerato che la Svizzera è consapevole dell’alta priorità che occorre conferire all’ammodernamento agricolo, onde aiutare i Paesi in via di sviluppo, la cui popolazione è massimamente dedita all’agricoltura ed alle attività connesse, per migliorare la situazione economica e sociale della popolazione stessa;
Considerato che la Svizzera è consapevole della funzione importante della FAO nel coordinamento di una tale assistenza;
Considerato che la Svizzera desidera rafforzare la propria cooperazione con la FAO, mettendole a disposizione, in tutto o in parte, i mezzi necessari per l’attuazione di programmi e di progetti adottati in comune;
Considerato che la FAO accoglie favorevolmente questo potenziamento della cooperazione con la Svizzera, atto a facilitare l’attuazione degli obiettivi della FAO col promuovere, nei Paesi in via di sviluppo, l’ammodernamento dell’agricoltura giusta il dettato dell’articolo I dell’atto istitutivo della FAO;
Hanno convenuto quanto segue:
Fatti salvi i disposti del presente accordo, la FAO è autorizzata ad accettare di fornire un’assistenza ai propri Stati membri e Membri associati in via di sviluppo (qui di seguito semplicemente detti «governi beneficiari») per la messa in opera di programmi e progetti accettati rientranti nel settore di responsabilità assegnato alla FAO dal suo atto istitutivo.
Per coprire le proprie spese tecniche ed amministrative, la FAO potrà pretendere un contributo dalla Svizzera, nei limiti di una determinata percentuale delle spese ascritte al fondo di deposito per il progetto in questione. L’ammontare figurerà nei prospetti delle spese allegati al piano operativo, di cui in articolo 2 numero 6.
Per le questioni concernenti la messa in opera del presente accordo, compresi gli accordi e le intese suppletivi, la Svizzera sarà rappresentata dal delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, o da qualunque altra persona da questo designata, mentre la FAO sarà rappresentata da qualunque persona designata dal suo Direttore generale.
Le Parti potranno conchiudere, per attuare il presente accordo, gli accordi e le intese suppletivi che l’esperienza rivelasse opportuni.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente accreditati, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Roma, il 29 ottobre 1973, in due originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: A. Marcionelli | Per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura: Addeke Boerma |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
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