0.974.218.9•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bolivia
0.974.218.9Bilateral International Treaty15 set 1975
Conchiuso il 30 novembre 1973
Entrato in vigore con scambio di lettere il 15 settembre 1975
(Stato 15 settembre 1973)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bolivia,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e preoccupati di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si obbligano a collaborare, nel quadro della rispettiva legislazione e conformemente al diritto internazionale, alla realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
La cooperazione tecnica e scientifica, promossa dal presente accordo, può assumere le forme seguenti:
I progetti specifici e la loro attuazione sono oggetto d’accordi particolari i quali determinano le rispettive prestazioni delle Parti, come anche la partecipazione degli esperti o degli assistenti tecnici.
Nell’ambito delle azioni di cooperazione tecnica e scientifica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; quelle pagabili in moneta boliviana sono, per principio, assunte dal Governo della Bolivia.
Giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera a), le Parti sceglieranno di comune intesa i borsisti e decideranno dell’orientamento dei loro studi.
Il Consiglio federale svizzero s’impegna a:
Il Governo boliviano s’impegna a:
Il personale svizzero incaricato di missioni di controllo di breve durata gode unicamente delle disposizioni di cui all’articolo 8 k), l), m) e n).
L’attuazione dei progetti nel quadro dell’articolo 2 capoverso 1 avviene sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, per il Governo svizzero, e della Segreteria del CONEPLAN, per il Governo boliviano.
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che il Governo boliviano dovesse conchiudere con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, qualora risultassero più favorevoli per le attività di cooperazione tecnica o offrissero migliori agevolazioni al personale estero in rapporto a quelle di cui beneficia la Svizzera, in considerazione dell’articolo 8, dette nuove disposizioni saranno applicate in luogo di quelle corrispondenti al menzionato articolo.
Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno delle firma ed entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità richieste dalle rispettive legislazioni.
Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1975. Quindi potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché una Parte non l’abbia disdetto per iscritto, mediante un preavviso di sei mesi, innanzi la fine di ogni anno.
In caso di disdetta, le Parti s’accordano circa il compimento dei progetti in corso. I borsisti finiranno normalmente il ciclo di studi e di formazione loro riservato.
Fatto a la Paz, il 30 novembre 1973, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: William Frei | Per il Governo della Repubblica di Bolivia: Guzmán Soriano |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
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