0.974.219.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina concernente la cooperazione tecnica, economica, finanziaria e umanitaria
0.974.219.1Bilateral International Treaty6 feb 2004
Concluso il 28 marzo 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 febbraio 2004
(Stato 6 febbraio 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina,
(qui di seguito «le Parti»),
tenendo conto dei legami di amicizia esistenti tra i due Paesi,
desiderosi di rafforzare questi legami e di sviluppare una cooperazione fruttuosa nei settori tecnico, economico e finanziario,
riconoscendo che questa cooperazione tecnica, economica e finanziaria contribuirà a favorire l’applicazione di riforme politiche, economiche e sociali nella Bosnia-Erzegovina, migliorando così le condizioni di vita della popolazione,
consapevoli che il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina si impegna a perseguire le riforme in modo da istaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche,
riaffermando il loro impegno per una democrazia pluralistica basata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo,
hanno convenuto quanto segue:
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, come espressi in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo2, ispira la politica interna e la politica estera delle Parti e costituisce un elemento essenziale al pari degli obiettivi del presente Accordo.
2.1 Le Parti si impegnano, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, a promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica, economica e finanziaria nella Bosnia-Erzegovina. Detti progetti mirano a sostenere le riforme politiche, economiche e sociali nella Bosnia-Erzegovina nonché a ridurre i costi economici e sociali del processo di trasformazione.
2.2 Il presente Accordo fissa le regole e le procedure per la pianificazione e la realizzazione dei progetti previsti.
2.3 Il presente Accordo mira parimenti ad agevolare le operazioni di soccorso d’urgenza e di aiuto umanitario che la Svizzera potrebbe svolgere nella Bosnia-Erzegovina su richiesta del Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina.
Forme
3.1 La cooperazione assume le seguenti forme:co o perazione tecnica; cooperazione economica; cooperazione finanziaria; soccorso d’urgenza; aiuto umanitario.
3.2 La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori e istituzioni multilaterali.
3.3 Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni private o pubbliche, nazionali, internazionali o multilaterali.
Cooperazione tecnica
3.4 La cooperazione tecnica consiste nel trasferimento di know-how mediante formazione e consulenza; servizi; fornitura di materiale e d’equipaggiamenti necessari alla realizzazione dei progetti.
3.5 I progetti realizzati nel quadro della cooperazione tecnica con la Bosnia-Erzegovina contribuiscono a risolvere problemi mirati del processo di trasformazione politica, economica e sociale in questo Paese. Le attività previste tendono in particolare a
– favorire il processo di transizione nell’ambito sociale, sostenendo segnatamente le reti sociali e la riforma dei servizi sanitari; – sostenere la transizione del settore economico agevolando parimenti lo sviluppo del settore privato; – ripristinare e tutelare l’ambiente naturale, accordando particolare attenzione alla gestione delle risorse idriche; – promuovere la società civile e il processo di democratizzazione; – favorire gli scambi scientifici e culturali; – promuovere un contesto favorevole alla produzione, al commercio e agli investimenti.
Cooperazione economica e finanziaria
3.6 La cooperazione economica e finanziaria può consistere nel finanziamento (donazioni e prestiti o una combinazione di tali forme) di beni e servizi di origine svizzera destinati ai progetti prioritari di infrastruttura che non sono commercialmente sostenibili.
3.7 Essa può inoltre consistere nell’apporto di servizi e prestazioni finanziarie (prestiti, partecipazioni finanziarie, donazioni o una combinazione di tali forme) allo scopo di promuovere gli investimenti e il commercio.
Soccorso d’urgenza e aiuto umanitario
3.8 Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti alle operazioni svizzere di soccorso e d’aiuto umanitario nella Bosnia-Erzegovina, realizzate caso per caso allo scopo di rispondere ai bisogni urgenti, riconosciuti a livello internazionale, della popolazione provata da calamità naturali o da catastrofi di origine umana.
Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti promossi in virtù del presente Accordo, il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina
Le Parti contraenti condividono la preoccupazione riguardo alla lotta contro la corruzione la quale minaccia di compromettere la buona gestione degli affari pubblici e un’adeguata utilizzazione delle risorse necessarie allo sviluppo e mette inoltre a repentaglio una giusta e aperta concorrenza fondata sul prezzo e sulla qualità. Pertanto esprimono l’intento di unire i loro sforzi nella lotta contro la corruzione e convengono in particolare che ogni regalo, offerta, pagamento o vantaggio di qualsivoglia natura, fatto a chicchessia, in maniera diretta o indiretta, e finalizzato all’ottenimento dell’aggiudicazione di un appalto nel quadro del progetto considerato, sarà inteso come atto illecito o pratica corrotta. Ogni atto di siffatta natura configura motivo sufficiente a giustificare l’annullamento del progetto, del bando di concorso o dell’aggiudicazione, oppure per l’adozione di qualsiasi altra misura di coercizione prevista dalla legge.
6.1 Le disposizioni del presente Accordo si applicano
6.2 Il presente Accordo si applica retroattivamente ai progetti in elaborazione o in corso di realizzazione prima della sua entrata in vigore.
7.1 Le autorità svizzere competenti a realizzare i progetti di cooperazione tecnica, economica e finanziaria sono
7.2 Le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti a realizzare la cooperazione tecnica sono
Da parte della Bosnia-Erzegovina, il coordinamento generale dell’applicazione del presente Accordo è garantito dal Ministero del Commercio esterno e dalle relazioni economiche della Bosnia-Erzegovina.
7.3 Le domande presentate dal Governo della Bosnia-Erzegovina sono trasmesse alle competenti autorità svizzere tramite l’Ufficio svizzero di cooperazione nella Bosnia-Erzegovina. L’Ufficio garantisce inoltre il collegamento tra le autorità della Bosnia-Erzegovina e quelle svizzere per quanto concerne la realizzazione e la prosecuzione dei progetti.
7.4 Il soccorso e l’aiuto umanitario forniti dalla Svizzera sono di competenza della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri.
7.5 Ogni progetto previsto dal presente Accordo deve essere oggetto di una convenzione specifica tra i partner del progetto; tale convenzione espone in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner.
7.6 Per evitare che progetti vengano realizzati in parallelo con altri finanziatori e per garantire che i progetti abbiano il massimo impatto possibile, le Parti adottano adeguate misure per garantire un coordinamento efficace dell’aiuto internazionale.
7.7 Le Parti si tengono mutuamente informate sui progetti intrapresi in virtù del presente Accordo. I loro rappresentanti si riuniscono, di comune intesa, a intervalli regolari per valutare l’evoluzione dei programmi di cooperazione tecnica, economica e finanziaria e prendere adeguate misure per apportare miglioramenti. In queste occasioni le Parti possono suggerire modifiche nei settori di cooperazione sopra indicati o procedure che tengano conto dei risultati della valutazione.
8.1 Qualsiasi modifica del presente Accordo deve essere effettuata per scritto con l’accordo delle Parti.
8.2 Le Parti convengono di risolvere per via diplomatica le controversie che possono risultare dall’applicazione del presente Accordo.
9.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate l’adempimento di tutte le procedure necessarie nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo entra in vigore dal momento della firma per un tempo limitato in virtù della legislazione interna delle due Parti e rimane in vigore per una durata di cinque anni, dopo di che sarà rinnovato tacitamente di anno in anno. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti previo avviso scritto di sei mesi.
9.2 Se i principi fondamentali a cui fa riferimento l’articolo 1 non sono rispettati, ciascuna Parte ha il diritto di adottare adeguate misure. Salvo urgenza particolare, la Parte che prende questa misura fornisce all’altra Parte tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione in vista di trovare una soluzione. Nella scelta delle misure da adottare sarà data la priorità a quelle che perturbano meno l’applicazione di accordi specifici derivanti dal presente Accordo. Le misure decise sono immediatamente notificate all’altra Parte. Su richiesta di quest’ultima, dette misure possono essere oggetto di consultazioni.
Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione corrette del presente Accordo, le Parti convengono che sussiste «urgenza particolare» ai sensi dell’articolo 9.2 qualora una delle due Parti trasgredisca gravemente uno dei principi o degli obiettivi specificati nell’articolo 1 del presente Accordo.
9.3 In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni di quest’ultimo rimangono applicabili ai progetti convenuti prima della denuncia.
Fatto a Sarajevo il 28 marzo 2003, in due esemplari originali in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Walter Fust | Per il Consiglio dei Ministri della Bosnia–Erzegovina: Mila Gadzic |
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