0.974.226.3•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia
0.974.226.3Bilateral International Treaty15 nov 1969
Conchiuso il 1° febbraio 1967
Entrato in vigore con scambio di note il 15 novembre 1969
(Stato 15 novembre 1969)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica della Colombia,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Colombia e deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due Paesi, hanno convenuto di conchiudere un accordo ed hanno nominato a tal fine loro plenipotenziari:
(se ne omettono i nomi)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Il Governo svizzero e il Governo della Colombia si obbligano a favorire, nella misura del possibile, la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
Le disposizioni del presente accordi si applicano:
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune accordo i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
Il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nella Colombia per cooperare allo sviluppo.
Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati che i due Governi avranno scelto di comune intesa e curerà di garantire il loro ritorno in Colombia al termine degli studi o della pratica in Svizzera. Il Governo della Colombia si sforzerà di occupare i beneficiari di dette borse in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi particolari.
Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese, laddove quelle pagabili in moneta locale saranno, per principio, assunte dal Governo della Colombia.
Le Parti contraenti s’impegnano:
Nell’ambito del presente accordo, il Governo colombiano s’impegna:
Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili al personale svizzero nonché alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nella Colombia, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo II lettere a e b del presente accordo.
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente accordo.
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali, che una Parte contraente dovesse conchiudere in avvenire, relative ai privilegi accordati alle persone partecipanti allo sviluppo o all’adempimento del presente accordo o d’accordi simili, s’applicheranno, se risultassero più favorevoli, in luogo delle disposizioni del presente accordo.
Il presente accordo entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali.
Le Parti contraenti attueranno le disposizioni del presente accordo nel quadro delle loro attribuzioni amministrative, a contare dal giorno della firma.
Esso sarà prorogato automaticamente da anno in anno fino a quando una Parte contraente non l’avrà disdetto per scritto prima della fine di ogni anno a contare dalla data dell’entrata in vigore.
Fatto a Bogota, il 1° febbraio 1967, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi ugualmente fede.
(Si omettono le firme)
Dal testo originale francese. ↩
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