0.974.242.3•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell’India
0.974.242.3Bilateral International Treaty27 set 1966
Conchiuso il 27 settembre 1966
Entrato in vigore il 27 settembre 1966
(Stato 27 settembre 1966)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’India,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia e deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Il Governo svizzero e il Governo dell’India s’impegnano a favorire, nel limite del possibile, la cooperazione fra i due Paesi nel campo tecnico e scientifico.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano a tutti i progetti di cooperazione tecnica che sono o saranno oggetto di convenzioni fra i due Paesi.
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti possono stabilire d’intesa i programmi concernenti i progetti precisi di cooperazione tecnica.
A domanda del Governo dell’India, il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori in India per cooperare alla realizzazione di progetti di sviluppo.
Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, delle borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati raccomandati dal Governo dell’India. Da parte sua, il Governo dell’India si sforzerà di occupare i beneficiari di dette borse, una volta ritornati in India, in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite in Svizzera.
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi tra il Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica, dal lato svizzero, e un rappresentante dei Governo dell’India.
Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese, laddove quelle pagabili in moneta indiana saranno, per principio, assunte dal Governo dell’India.
Le Parti Contraenti s’impegnano:
Il Governo dell’India elabora la procedura per permettere al Governo svizzero d’essere esente dal pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali, gravanti normalmente in India il materiale e l’attrezzatura importati in India dal Governo svizzero, nel quadro della realizzazione di programmi e progetti di cooperazione tecnica.
Il Governo dell’India accorderà ai periti svizzeri inviati in India, nel quadro della realizzazione di programmi e progetti di cooperazione tecnica, i seguenti privilegi:
1. un’automobile o motocicletta personale,
2. un apparecchio radio o radiogrammofono o magnetofono,
3. un refrigeratore e/o un congelatore d’uso domestico,
4. due condizionatori d’aria,
5. apparecchi ed accessori elettrici di piccole dimensioni,
6. l’attrezzatura e gli accessori professionali,
a condizione che questi articoli siano riesportati al momento in cui i periti svizzeri lasceranno l’India a missione compiuta. Nel caso in cui uno di detti articoli debba essere venduto o ceduto in India, i periti svizzeri devono prima chiedere al Governo dell’India il consenso, che potrà essere accordato a condizioni da stabilire e subordinato al pagamento dei diritti doganali determinati secondo le disposizioni applicabili;
e. franchigia d’importazione di beni di consumo, fino a concorrenza delle seguenti somme:
1. RS. 3000/– per anno, se il perito vive solo,
2. RS. 5000/– per anno, se il perito è accompagnato dalla famiglia (qualunque sia il numero dei figli).
Autorizzando dette importazioni, il Governo dell’India potrà inoltre sottoporle a determinate condizioni:
f. servizi medici gratuiti nella misura accordata ai funzionari di grado I del Governo dell’India;
g. rilascio gratuito dei visti di entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti in India per i periti e i membri della loro famiglia;
h. rilascio di un certificato d’identità che assicuri l’assistenza delle Autorità indiane ai periti svizzeri nello svolgimento dei loro compiti.
Qualora il perito svizzero danneggi un terzo nel corso o nel quadro dei compiti affidategli in virtù del presente Accordo, il Governo dell’India se ne assumerà la responsabilità in luogo e in sostituzione del perito svizzero. Il Governo dell’India avrà diritto al rimborso, da parte del Governo svizzero, del compenso pagato se il perito svizzero ha agito con premeditazione o negligenza.
I rappresentanti dei due Governi prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto dei presente accordo.
Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso resterà in vigore per un periodo di tre anni e sarà in seguito rinnovato tacitamente di anno in anno. Detto accordo può essere disdetto, in ogni tempo, da una Parte contraente, mediante notificazione scritta all’altra Parte con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Nuova Delhi, il 27 settembre 1966, in sei esemplari originali, in lingua hindi, francese e inglese, tutti testi facendo parimente fede. In caso di discordanza, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Etienne Serra | Per il Governo dell’India: S. G. Ramachandran |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
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