0.974.242.31•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’India concernente la cooperazione scientifica e tecnologica
0.974.242.31Bilateral International Treaty8 set 2004
Concluso il 10 novembre 2003
Entrato in vigore l’8 settembre 2004
(Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’India,
(qui appresso «le Parti contraenti»),
considerando che lo sviluppo delle relazioni scientifiche e tecniche presenta un interesse comune per i due Paesi,
desiderosi di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, in particolare nei settori della scienza e della tecnologia,
considerando che la cooperazione sarà utile allo sviluppo delle relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, e
considerato l’Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 27 settembre 19662tra la Confederazione Svizzera e il Governo dell’India,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti convengono di promuovere lo sviluppo della cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia tra i due Paesi sulla base dell’uguaglianza e dell’interesse reciproco e di stabilire di comune accordo diversi settori in cui la cooperazione è auspicabile, tenendo conto dell’esperienza degli scienziati e degli specialisti di entrambi i Paesi e delle risorse disponibili.
La cooperazione tra le parti contraenti nei settori della scienza e della tecnologia può assumere, conformemente alle rispettive leggi e regolamenti, le seguenti forme: (i) scambio di scienziati, ricercatori, tecnologi, specialisti e studiosi; (ii) scambio di informazioni e documentazione scientifica e tecnica; (iii) organizzazione di seminari, workshop e corsi scientifici e tecnici bilaterali su questioni di mutuo interesse; (iv) identificazione congiunta di questioni scientifiche o tecniche, elaborazione e realizzazione di programmi comuni di ricerca i cui risultati possono essere applicati nell’industria, nell’agricoltura e in altri settori, compreso lo scambio di esperienze e di know-how acquisiti; (v) sostegno alla formazione di giovani ricercatori mediante la concessione di borse di studio su una base di reciprocità; (vi) organizzazione di esposizioni per presentare le conquiste dei due Paesi nei settori della scienza e della tecnologia; (vii) altre forme di cooperazione decise di comune accordo.
Le Parti contraenti incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni, le imprese e le istituzioni che si occupano di scienza e tecnologia di entrambi i Paesi in vista della conclusione di protocolli o di contratti che potrebbero rivelarsi necessari nell’ambito del presente Accordo. I protocolli o contratti devono essere conclusi conformemente alle leggi e alle disposizioni in vigore in entrambi i Paesi.
Le Parti contraenti adottano misure volte a promuovere la cooperazione tra biblioteche scientifiche, centri di documentazione scientifica o tecnica e istituzioni scientifiche con lo scopo di scambiare libri, riviste e bibliografie.
Ciascuna Parte contraente dichiara di non trasmettere a terzi, senza espressa autorizzazione dell’altra Parte, alcuna informazione ottenuta da essa stessa o dal proprio personale nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo.
Ciascuna Parte contraente può offrire, conformemente alle proprie leggi e ai propri disciplinamenti, assistenza ai cittadini dell’altra Parte che soggiornano sul suo territorio e facilitare i compiti loro affidati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo è soggetto a ratifica delle parti contraenti secondo le rispettive procedure costituzionali ed entra in vigore in giorno in cui gli strumenti di ratifica sono stati scambiati.
Le controversie che possono insorgere in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono composte di comune accordo dalle Parti contraenti.
Il presente Accordo rimane in vigore per una durata di cinque anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore e si prolunga automaticamente di altri cinque anni, sempre che una della Parti contraenti non notifichi all’altra Parte la sua intenzione di denunciare l’Accordo dodici mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
In fede di che, i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Nuova Delhi, il 10 novembre 2003, in due esemplari originali, in lingua francese, tedesca, hindi e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di dubbio, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Charles Kleiber | Per il Governo della Repubblica dell’India: V. S. Ramamurthy |
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