0.974.242.7•Accordo di cooperazione tecnica tra la Repubblica d’Indonesia e la Confederazione Svizzera
0.974.242.7Bilateral International Treaty22 lug 1972
Conchiuso il 21 gennaio 1971
Entrato in vigore con scambio di note il 22 luglio 1972
(Stato 22 luglio 1972)
Il Governo della Repubblica d’Indonesia
e
il Governo della Confederazione Svizzera,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi
hanno convenuto:
Il Governo della Repubblica d’Indonesia e il Governo della Confederazione Svizzera si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:
I progetti di cooperazione tecnica, con la rispettiva realizzazione, saranno oggetto d’accordi particolari.
Le operazioni di cooperazione tecnica, attuate nel quadro del presente accordo, saranno impostate su una base finanziaria congiunta, nei limiti della capacità finanziaria di ciascuna Parte. Ordinariamente le spese pagabili in moneta indonesiana saranno assunte dal governo dell’Indonesia.
Di norma, le Parti contraenti s’impegnano:
Per quanto concerne l’importazione e l’esportazione dell’equipaggiamento, del materiale dimostrativo o di altri beni necessari al personale svizzero ai fini della missione o facente parte del materiale di cooperazione tecnica fornito nell’ambito di operazioni di notevole importanza, verranno applicati i regolamenti valevoli per l’equipaggiamento e le forniture delle Nazioni Unite.
Per quanto concerne i periti o il personale tecnico d’altre categorie che svolgono la loro missione in Indonesia nell’ambito del presente accordo, verranno applicati i regolamenti valevoli per i periti delle Nazioni Unite.
La Repubblica d’Indonesia assumerà la responsabilità nei confronti di terzi, dei danni cagionati da periti svizzeri o dal personale tecnico d’altre categorie nell’adempimento della loro missione nell’ambito del presente accordo. Entro questi limiti, ogni pretesa contro periti svizzeri o personale tecnico d’altre categorie, sarà disattesa.
Qualunque sia la base giuridica di tale pretesa, il perito svizzero o il personale tecnico d’altre categorie non sarà obbligato a rimborsare spesa alcuna, alla Repubblica d’Indonesia, salvo che abbia agito intenzionalmente o con negligenza grave.
Inoltre, la Repubblica d’Indonesia
– accorderà gratuitamente a senza indugio i visti d’entrata e d’uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti in Indonesia per i periti, il personale tecnico d’altre categorie e le loro rispettive famiglie; – rilascerà loro un’attestazione del loro mandato, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito assegnato; – garantirà la loro sicurezza nei limiti del possibile.
Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate:
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore per un periodo di tre anni; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Djakarta, il 21 gennaio 1971 nelle lingue indonesiana, francese e inglese, la versione inglese facente fede.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Charles Müller | Per il Governo della Repubblica d’Indonesia: Adam Malik |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
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