0.974.262.3•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica del Pakistan
0.974.262.3Bilateral International Treaty25 mag 1967
Conchiuso il 24 novembre 1966
Entrato in vigore il 25 maggio 1967
(Stato 25 maggio 1967)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica islamica del Pakistan,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica del Pakistan e
deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due Paesi,
hanno convenuto:
Il Governo svizzero e il Governo del Pakistan si obbligano a favorire, nella misura del possibile, la cooperazione fra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
Le disposizioni del presente accordo si applicano:
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
Il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nel Pakistan per cooperare allo sviluppo.
Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati che i due Governi avranno scelto di comune intesa. Il Governo del Pakistan si sforzerà di occupare i beneficiari di dette borse, una volta ritornati nel loro paese, in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi.
Nel quadro della azioni di cooperazione tecnica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese. Per principio, le spese pagabili in moneta pakistana saranno assunte dal Governo del Pakistan.
Nel quadro del presente accordo, il Governo del Pakistan si obbliga ad accordare ai periti e alle loro famiglie un trattamento che non sarà meno favorevole di quello, di cui godono nel Pakistan i periti stranieri dimorantivi in virtù del piano di Colombo.
Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili ai periti svizzeri, nonché alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nel Pakistan, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo 2, lettere a e b, qui sopra.
Quando un progetto di cooperazione tecnica sarà stato conchiuso, le Parti contraenti prenderanno contatto per analizzarne i risultati.
Il presente accordo è provvisoriamente applicabile dal giorno della sua firma. Esso entrerà in vigore, quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 30 giugno 1970. A contare da tale data, sarà rinnovato da anno in anno, fino a quando le Parti contraenti non l’avranno disdetto per scritto, mediante un preavviso di tre mesi prima della fine di ogni anno.
Fatto a Caraci, il 24 novembre 1966, in due esemplari originali, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
(Si omettono le firme)
Dal testo originale francese. ↩
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