0.974.263.2•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica del Paraguay
0.974.263.2Bilateral International Treaty6 nov 1971
Conchiuso in Asuncion il 20 maggio 1971
Entrato in vigore con scambio di note il 6 novembre 1971
(Stato 6 novembre 1971)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Paraguay
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi
hanno convenuto:
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Paraguay si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
Ogni progetto di cooperazione tecnica, con la rispettiva realizzazione, sarà oggetto d’un accordo individuale mediante scambio di note.
La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:
Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; per contro quelle pagabili in moneta paraguayana sono, per principio, assunte dal Governo del Paraguay. Le Parti contraenti s’impegnano
Nell’ambito del presente accordo, il Governo del Paraguay s’impegna:
Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate:
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che una Parte contraente dovesse conchiudere con Stati terzi o con organizzazioni internazionali s’applicheranno, qualora risultassero più favorevoli, in luogo delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e resterà in vigore per un periodo di cinque anni; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della fine del periodo corrispondente.
In fede di che , le Parti contraenti firmano il presente Accordo in due esemplari equipollenti nelle lingue francese e spagnola, nella città di Asuncion, capitale della Repubblica del Paraguay, il venti maggio millenovecentossettantuno.(Si omettono le firme)
Dal testo originale francese. ↩
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