0.974.275.8•Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina
0.974.275.8Bilateral International Treaty11 set 1973
Conchiuso il 27 ottobre 1972
Entrato in vigore con scambio di note l’11 settembre 1973
(Stato 11 settembre 1973)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica tunisina,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina e preoccupati di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
I Governi svizzero e tunisino si obbligano a collaborare, con uguali diritti, nei limiti della loro legislazione e secondo il diritto internazionale e la prassi abituale, alla realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e scientifica, rispondenti alle finalità dello sviluppo economico, sociale ed educativo della Tunisia.
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili:
La cooperazione tecnica può segnatamente assumere le forme seguenti:
I progetti di cooperazione tecnica e scientifica e la loro attuazione sono oggetto d’accordi particolari, i quali determinano le rispettive prestazioni delle Parti, come anche l’elenco degli obblighi dei periti e degli assistenti tecnici.
Le Parti designano i borsisti di comune intesa e risolvono circa l’orientamento dei loro studi.
Da parte sua, il Consiglio federale svizzero si obbliga:
Da parte sua, il Governo tunisino si obbliga:
Nell’ambito del presente accordo, il Governo tunisino esonera:
Il personale inviato dalla Svizzera, nella misura in cui, nell’ambito del presente accordo, cede un prodotto menzionato sotto a)–e) del presente articolo, deve soddisfare le formalità doganali, previste dalla vigente legislazione tunisina.
Il Governo tunisino si obbliga infine:
L’attuazione dei progetti nel quadro del presente accordo avviene sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, per il Governo svizzero, e del Ministero degli Affari Esteri, Direzione della Cooperazione Internazionale, per il Governo tunisino.
Il personale svizzero incaricato di missioni di controllo di breve durata gode unicamente dei vantaggi previsti nelle disposizioni dell’articolo 8.
Allo scopo di facilitare l’attuazione del programma di cooperazione, verrà costituita una commissione mista, composta dei rappresentanti dei due Governi, la quale si adunerà una volta l’anno oppure a domanda di uno dei due Governi.
Il presente accordo sostituisce quello di cooperazione tecnica e scientifica del 2 dicembre 19612. Esso è applicabile provvisoriamente a contare dalla firma ed entrerà in vigore tosto che ciascuna Parte avrà notificato all’altra l’adempimento delle formalità inerenti alla conclusione ed alla messa in vigore di accordi internazionali.
Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1974. Quindi potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché una Parte non l’avrà disdetto per scritto, mediante un preavviso di sei mesi, innanzi la fine di ogni anno.
Le Parti, in caso di disdetta, s’accordano circa il compimento dei progetti in corso, consentendo per altro ai borsisti di finire normalmente il ciclo di studi o di formazione.
Fatto a Berna, il 27 ottobre 1972, in due esemplari originali, in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Graber | Per il Governo della Repubblica tunisina: Masmoudi |
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