0.975.233.4•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia concernente la promozione e la reciproca protezione degli investimenti
0.975.233.4Bilateral International Treaty18 ago 1993
Concluso il 21 dicembre 1992
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 agosto 1993
(Stato 18 agosto 1993)
Preambolo
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Estonia,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra,
riconoscendo la necessità di incoraggiare e di proteggere gli investimenti esteri per promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(2) Il termine «investimenti» designa gli averi di qualsiasi genere e in particolare:
a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche tutti gli altri diritti reali come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari;
b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione in una società;
c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con valore economico;
d) i diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), sapere tecnologico e clientela;
e) le concessioni, comprese quelle di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali, come anche ogni altro diritto conferito per legge, contratto o decisione dell’autorità in applicazione della legge.
(3) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero legittimato ad esercitarvi diritti sovrani o la sua giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
(1). Ogni Parte contraente promuove, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte e ammette questi investimenti conformemente alle sue leggi e regolamenti. (2). Ogni Parte contraente che abbia ammesso un investimento sul proprio territorio rilascia le autorizzazioni necessarie per detto investimento, compresa l’esecuzione di contratti di licenza o di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente provvede a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.
(1). Ogni Parte contraente protegge sul proprio territorio gli investimenti effettuati conformemente alle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e all’occorrenza la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo. (2). Ogni Parte contraente assicura sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o a quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole. (3). Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione o della sua associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale od economica.
Ogni Parte contraente sul cui territorio gli investitori dell’altra Parte hanno effettuato investimenti accorda il libero trasferimento dei pagamenti concernenti detti investimenti, in particolare:
(1). Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, nazionalizzazione o altri provvedimenti di natura o efficacia analoga, diretti o indiretti, contro investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte, eccetto che tali provvedimenti siano di interesse pubblico e non discriminatori, siano osservate le prescrizioni legali e sia previsto il pagamento di un indennizzo effettivo ed adeguato. L’importo dell’indennizzo, interessi compresi, sarà fissato in moneta liberamente convertibile e pagato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2). Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti dovessero subire perdite in seguito a guerre o a qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato d’emergenza o rivolta nel territorio dell’altra Parte, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.
Il presente Accordo si applica parimenti agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente prima della sua entrata in vigore.
Nonostante le condizioni previste dal presente Accordo, sono applicabili le condizioni più favorevoli esistenti o future convenute da una delle Parti contraenti con un investitore dell’altra Parte.
Ove una Parte contraente effettui un pagamento a un cittadino o a una società in virtù di una garanzia finanziaria da essa accordata per un investimento sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la cessione di tutti i diritti ed azioni di questo cittadino o di questa società alla prima Parte contraente e la surrogazione di questa in tali diritti ed azioni.
(1). Onde trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte, restando impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), verranno avviate consultazioni tra le parti interessate.
(2). Se queste consultazioni non sfociano in un’intesa nel termine di sei mesi, la controversia sarà sottoposta, a domanda dell’investitore, a un tribunale arbitrale. Questo tribunale sarà costituito nel modo seguente:
(3). Se le due Parti contraenti divengono anche Parti contraenti della Convenzione di Washington del 18 marzo 19652per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, le controversie ai sensi del presente articolo potranno, a domanda dell’investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti invece che al tribunale arbitrale di cui al paragrafo (2) del presente articolo.
(4). La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento di una procedura secondo i paragrafi (2) o (3) del presente articolo, o dell’esecuzione del lodo corrispondente, eccepire che l’investitore ha ricevuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un’indennità per tutto o parte del danno subìto.
(5). Nessuna Parte contraente protrarrà per via diplomatica una controversia sottoposta all’arbitrato, eccetto che l’altra Parte non si conformi al lodo.
(1). Qualsiasi controversia tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta in via diplomatica. (2). Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi, la controversia, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, è sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano il presidente, che dev’essere cittadino di uno Stato terzo. (3). Se una Parte contraente non designa il suo arbitro né da seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere alla designazione entro due mesi, l’arbitro, a richiesta di quest’ultima Parte, è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. (4). Se i due arbitri non possono convenire sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, questi, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, è nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. (5). Se, nei casi di cui ai paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se questi è impedito o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6). Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. (7). I lodi sono definitivi e vincolano le Parti contraenti.
Ogni Parte contraente assicura in ogni momento il rispetto degli impegni da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.
(1). Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e rimarrà in vigore per dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato ogni cinque anni, alle stesse condizioni, fintantoché una Parte contraente non l’avrà denunciato per scritto con preavviso di sei mesi. (2). In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 rimarranno applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia.
Fatto a Tallin, il 21 dicembre 1992, in due originali, ciascuno nelle lingue tedesca, estoniana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Franz Blankart | Per il Governo della Repubblica d’Estonia: Trivimi Velliste |
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