0.975.252.31•Protocollo d’applicazione dell’accordo del 17 marzo 1964 concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia , riguardo alla cooperazione tecnica
0.975.252.31Bilateral International Treaty30 giu 1971
Firmato l’11 dicembre 1968
Entrato in vigore il 30 giugno 1971
(Stato 30 giugno 1971)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Malgascia,
visto l’articolo 1 dell’Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Malgascia, firmato a Berna il 17 marzo 19642,
desiderosi di completare le disposizioni del detto articolo con un Protocollo d’applicazione,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:
Nell’ambito della rispettiva legislazione nazionale e conformandosi al diritto internazionale e alle pratiche in uso, le Parti contraenti possono decretare di comune accordo programmi inerenti a precisi progetti di cooperazione tecnica.
La cooperazione tecnica può essere operata segnatamente nelle forme seguenti:
Il Consiglio federale svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica, sul posto, in Svizzera o in Paesi terzi, a candidati designati di comune intesa dai due Governi.
Il Governo Malgascio utilizzerà appieno i servizi dei borsisti, secondo le conoscenze da essi acquisite.
Il Governo Malgascio avrà la priorità quanto all’utilizzazione dei servizi degli interessati.
I progetti di cooperazione tecnica e la loro attuazione saranno oggetto di Accordi particolari.
Ciascun Governo assumerà un’equa parte delle spese ingenerate dall’esecuzione dei progetti, tenuto conto dei mezzi finanziari o altri, di cui dispone ogni Parte.
Il Consiglio federale svizzero s’impegna a:
Il Governo Malgascio s’impegna a:
Nell’ambito del presente Protocollo, il Governo Malgascio s’impegna inoltre a:
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano parimente alle persone inviate dalla Svizzera, come anche alle loro famiglie, che già esercitano la loro attività a Madagascar sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Stati, a tenore dell’articolo 1 lettere a e b qui sopra.
Le Parti contraenti prendono periodicamente contatto per analizzare i risultati ottenuti nell’attuazione dei progetti di cooperazione eseguiti nel quadro del presente Protocollo.
Nel caso in cui una Parte contraente dovesse concludere ulteriormente con Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali accordi bilaterali più favorevoli, i due Governi si consulteranno per determinare le modalità di una eventuale applicazione di disposizioni siffatte in luogo di quelle del presente Protocollo.
Il presente Protocollo si applica, a titolo provvisorio, dal momento della firma; entrerà in vigore definitivamente qualora ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra ch’essa si è conformata alle norme costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli Accordi internazionali.
Esso è conchiuso per tre anni, a contare dal giorno della firma. Sei mesi prima dello spirare di questo termine, le Parti contraenti si concerteranno per esaminare le modalità di un’eventuale riconduzione del Protocollo per un biennio al massimo, tenuto conto dei risultati ottenuti.
Ogni Parte contraente può disdire il presente Protocollo per la fine di ogni anno civile, con preavviso scritto di tre mesi.
Fatto a Tananarive, l’undici dicembre millenovecentosessantotto in due originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Claude Ochsenbein | Per il Governo della Repubblica Malgascia: Jasques Rabenananjara |
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