0.975.252.7•Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Malaisia concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti
0.975.252.7Bilateral International Treaty9 giu 1978
Conchiusa il 1° marzo 1978
Entrata in vigore con scambio di note il 9 giugno 1978
(Stato 9 giugno 1978)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Malaisia,
desiderosi di incrementare la cooperazione economica tra i due Stati,
intenzionati a creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali nei due Stati e ad intensificare la collaborazione tra i cittadini e le società dei medesimi nei settori della scienza, della tecnologia e dell’industria,
consapevoli della necessità di proteggere gli investimenti dei cittadini e delle società dei due Stati e di stimolare il trasferimento di capitali ai fini della prosperità economica dei due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Ogni Parte Contraente incoraggerà quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte, e ammetterà tali investimenti conformemente alla propria legislazione.
Ai fini della presente Convenzione:
Nessuna Parte Contraente prenderà provvedimenti d’esproprio, di nazionalizzazione o di spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte, tranne qualora i provvedimenti stessi risultino volti all’interesse pubblico, presi su base non discriminatoria e conformi alle prescrizioni legali, e qualora sia corrisposta un’indennità effettiva ed adeguata. Tale indennità, fissata al momento dell’esproprio, nazionalizzazione o spossessamento, andrà versata senza ingiustificato ritardo all’avente diritto, in moneta liberamente convertibile e trasferibile.
Con riserva dei disposti dell’articolo 2 capoverso 3 lettere b) i) e b) ii), la presente Convenzione si applicherà parimente agli investimenti effettuati, sul territorio d’una Parte e giusta la legislazione, le normative e le prescrizioni sue, da cittadini o società dell’altra Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Le condizioni più favorevoli delle presenti, già stipulate da una delle Parti Contraenti, con cittadini o società dell’altra, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, non vengono da questa invalidate.
Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento, effettuato da un cittadino o una società sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore quanto al danno, nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia.
Fatto a Kuala Lumpur il 1° marzo 1978, in sei originali, di cui due in lingua francese, due in lingua Bahasa Malaysia e due in lingua inglese, ogni testo facendo parimente fede, inteso però che, in caso di divergenza tra i testi, prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jacobi | Per il Governo della Malaysia: Mahathir Bin Mohamad |
|---|
| Kuala Lumpur, 1° marzo 1978 Sua Eccellenza L’Ambasciatore Klaus Jacobi Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali Kuala Lumpur |
|---|
Eccellenza,
Mi pregio dichiarare ricevuta la Sua lettera del 1° marzo 1978, del tenore seguente:
«Nel corso delle discussioni sfociate nella conclusione della Convenzione fra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Malaisia per promuovere e proteggere reciprocamente gli investimenti, le due Parti Contraenti si sono accordate su quanto segue:
Il Governo della Confederazione Svizzera ha debitamente preso conoscenza del fatto che il Governo della Malaisia non ha l’intenzione di accordare agli investimenti di cittadini o società estere un trattamento più favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri cittadini o società. Tuttavia, qualora ciononostante si presentasse un caso di trattamento più favorevole degli investimenti effettuati da cittadini o società estere, la formula alternativa, prevista nel paragrafo 2 dell’articolo 3, sarà interpretata in modo da assicurare questo trattamento più favorevole anche ai cittadini o società svizzeri.
Le sarei riconoscente se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede».
Ho ora l’onore di confermare l’accordo del Governo della Federazione di Malaisia con il disposto recato nella Sua lettera odierna e di costatare che la lettera di Sua Eccellenza e questa risposta costituiscono assieme un accordo tra i due Governi.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Mahathir Bin Mohamad
Ministro del commercio e dell’industria
| Kuala Lumpur, 1° marzo 1978 Sua Eccellenza Dott. Mahathir Bin Mohamad Ministro del commercio e dell’industria Kuala Lumpur |
|---|
Eccellenza,
Mi pregio dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna così redatta:
«Ho l’onore di riferirmi alla Convenzione fra il Governo della Malaisia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti, firmata a Kuala Lumpur il 1° marzo 1978.
Il Governo della Malaisia si pregia di chiedere al Governo elvetico di dare il suo accordo sul punto seguente:
Quanto ai disposti del paragrafo 3 dell’articolo 3, il Governo della Malaisia resterà libero d’accordare, agli investimenti effettuati da cittadini o società dei Paesi membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), un trattamento più favorevole, qualora questo trattamento provenga da un qualunque accordo conchiuso tra i Membri dell’ASEAN.
Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che il Governo elvetico è d’accordo con queste disposizioni e che la presente lettera, in una con la Sua risposta, costituiranno un accordo fra i due Governi».
Ho l’onore di confermarle il mio accordo sul contenuto della Sua lettera.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
K. Jacobi
Ambasciatore
Delegato agli accordi commerciali
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