0.975.254.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mali concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti
0.975.254.1Bilateral International Treaty8 dic 1978
Conchiuso 1’8 marzo 1978
Entrato in vigore con scambio di note 1’8 dicembre 1978
(Stato 8 dicembre 1978)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Mali,
desiderosi di incrementare a consolidare la cooperazione economica tra i due Stati,
intenzionati a creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali nei due Stati e a intensificare la collaborazione tra i cittadini e le società private o di diritto pubblico dei due Stati,
consapevoli della necessità di proteggere gli investimenti dei cittadini e delle società dei due Stati e di stimolare il trasferimento di capitali e della tecnologia ai fini della prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Ogni Parte Contraente incoraggerà per quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte e ammetterà tali investimenti conformemente alla propria legislazione.
Ai fini del presente Accordo:
Ogni Parte Contraente, sul cui territorio sono fatti degli investimenti da cittadini o società dell’altra Parte accorderà il libero trasferimento:
Nessuna Parte Contraente prenderà provvedimenti d’esproprio, di nazionalizzazione o di spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o di società dell’altra Parte, tranne qualora i provvedimenti stessi risultino volti all’interesse pubblico, presi su base non discriminatoria e conforme alle prescrizioni legali, qualora sia corrisposta un’indennità effettiva e adeguata conformemente al diritto internazionale. Tale indennità, fissata al momento dell’esproprio, nazionalizzazione o spossessamento, andrà versata senza ingiustificato ritardo all’avente diritto, indipendentemente dalla sede o dal domicilio dell’avente diritto. L’indennità frutta sino alla data del versamento gli interessi calcolati secondo gli usi bancari; essa dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.
Il presente Accordo si applica parimente agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte Contraente conformemente alla propria legislazione da cittadini o società dell’altra Parte prima dell’entrata in vigore del medesimo.
Le condizioni più favorevoli delle presenti, già stipulate da una delle Parti Contraenti con cittadini o società dell’altra Parte, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, non vengono da questo invalidate.
Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro rischi non commerciali di un investimento effettuato da un cittadino o una società sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore quanto al danno, nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia.
Fatto a Bamako, l’8 marzo 1978, in due originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: E. Moser | Per il Governo della Repubblica del Mali: Lamine Keita |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.975.254.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222",
"documentDate": "1978-03-08",
"inForceSince": "1978-12-08"
},
"content": {
"number": "0.975.254.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.975.254.1",
"hash": "6f5017e9002b8c439395f3bad2bebe19da9e671902ed928fbe10bdda514cef56",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.975.254.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:13.125Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-222_222_222-19781208-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222",
"documentDate": "1978-03-08",
"inForceSince": "1978-12-08",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 8. März 1978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Mali betreffend die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-222_222_222-19781208-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 8 mars 1978 entre la Confédération suisse et la République du Mali concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-222_222_222-19781208-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo dell'8 marzo 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mali concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-222_222_222-19781208-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/222_222_222/19781208/it/xml"
}
}