0.975.268.9•Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti
0.975.268.9Bilateral International Treaty3 mag 1978
Conchiusa il 6 marzo 1978
Entrata in vigore con scambio di note il 3 maggio 1978
(Stato 3 maggio 1978)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Singapore,
desiderosi di incrementare la cooperazione economica tra i due Stati,
intenzionati a creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali, ad opera di cittadini e società di ciascuno dei due Stati sul territorio dell’altro, e ad intensificare la collaborazione tra i cittadini e le società dei due Stati nei settori della scienza, della tecnologia, dell’industria e del commercio,
consapevoli della necessità di proteggere gli investimenti dei cittadini e delle società dei due Stati e di stimolare il trasferimento di capitali ai fini della prosperità economica dei due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Ogni Parte Contraente, sul cui territorio son fatti degli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte, accorderà a detti cittadini o società il libero trasferimento delle somme che entrano nel proprio territorio, oppure che ne escono, in quanto:
Nessuna Parte Contraente prenderà provvedimenti d’esproprio, di nazionalizzazione o di spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte, tranne qualora i provvedimenti stessi risultino volti all’interesse pubblico, o ammissibili in virtù di un decreto parlamentare vigente nel momento d’effettuazione dell’investimento, risultino presi su base non discriminatoria in ottemperanza delle prescrizioni legali ed infine qualora sia corrisposta un’indennità effettiva ed adeguata. Tale indennità andrà pagata, senza ingiustificato ritardo, all’avente diritto, in moneta liberamente convertibile e trasferibile.
Con riserva dei disposti dell’articolo 1 capoverso 2, la presente Convenzione si applicherà a tutti gli investimenti effettuati da cittadini o società di una Parte sul territorio dell’altra, prima o dopo la sua entrata in vigore.
Le condizioni più favorevoli delle presenti, già stipulate da una delle Parti Contraenti, non vengono invalidate dalla Convenzione.
Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento, effettuato da un cittadino o una società sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore quanto al danno, nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia.
Ai fini della presente Convenzione:
1.2 per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le collettività, istituzioni o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone senza personalità giuridica, costituite giusta il diritto svizzero o nelle quali i cittadini svizzeri hanno direttamente o indirettamente, ed in ogni momento, un interesse preponderante;
2. per quanto concerne la Repubblica di Singapore, tutte le società, ditte o associazioni costituite o fondate giusta la sua legislazione, nelle quali cittadini singaporiani hanno direttamente o indirettamente, ed in ogni momento, un interesse preponderante;
c) il termine «investimento» include i collocamenti di ogni genere, comprese tutte le categorie d’averi, in particolare, ma non esclusivamente:
1. i beni mobili ed immobili, nonché i diritti reali su di essi, quali ipoteche, mutui, sicurtà reali, usufrutti e diritti simili;
2. azioni, titoli e altre parti sociali;
3. crediti monetari e diritti a tutte le prestazioni di valore economico;
4. i diritti d’autore, di proprietà industriale (come brevetti, marchi di commercio, disegni industriali), know‑how, nomi commerciali e goodwill;
5. le concessioni commerciali di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento delle risorse naturali;
d) il termine «redditi» designa gli ammontari che un investimento produce durante un periodo determinato sotto forma di benefici netti.
Fatto a Singapore il 6 marzo 1978, in due originali in lingua tedesca e inglese, ogni testo facendo parimente fede, rimanendo inteso però che in caso di divergenza prevarrà il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jacobi | Per il Governo della Repubblica di Singapore: Ngiam Tong Dow |
|---|
| Singapore, 6 marzo 1978 Signor Ambasciatore Klaus Jacobi Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali |
|---|
Signor Ambasciatore, Riferendomi all’odierna Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore, mi pregio comunicarle che le Parti Contraenti hanno stabilito che gli affari fiscali, concernenti il territorio delle due Parti, non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione ma saranno disciplinati da una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, nonché dalle leggi nazionali di ogni Parte Contraente. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che il paragrafo precedente riproduce esattamente l’accordo intervenuto fra le due Parti Contraenti. paragrafo 1, sia definita come «proprietà diretta o indiretta, per esempio tramite un’altra società, nelle mani di cittadini svizzeri, d’almeno cinquantuno per cento (51%) del capitale della società che beneficia dei vantaggi o della protezione offerti dalla Convenzione o che li fa valere. La parte di capitale che eventualmente si trovasse direttamente o indirettamente nel possesso di cittadini singaporiani non è protetta dalla Convenzione». Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Ngiam Tong Dow Per il Governo della Repubblica di Singapore e in suo nome |
|---|
| Singapore, 6 marzo 1978 A Sua Eccellenza Ngiam Tong Dow Repubblica di Singapore |
|---|
Eccellenza, Mi pregio dichiarare ricevuta la sua lettera del 6 marzo 1978 i cui due primi paragrafi sono del tenore seguente: «Riferendomi all’odierna Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore, mi pregio comunicarle che le Parti Contraenti hanno stabilito che gli affari fiscali, concernenti il territorio delle due Parti, non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione ma saranno disciplinati da una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, nonché dalle leggi nazionali di ogni Parte Contraente. Le sarei riconoscente se volesse confermarmi che il paragrafo precedente riproduce esattamente l’accordo intervenuto fra le due Parti Contraenti.» Le confermo con la presente l’accordo fra le due Parti Contraenti su quanto precede. Per contro, accetto la proposta recata nel terzo paragrafo della Sua lettera solo per quanto attiene all’applicazione della Convenzione e alla condizione che la definizione della società svizzera, giusta l’articolo 8 lettera b) paragrafo 1, derivante dalla Sua definizione della nozione di «interesse preponderante», non vincoli il Governo della Confederazione Svizzera per quanto concerne gli affari fuoriuscenti dal campo d’applicazione della Convenzione stessa. Per quanto concerne l’estensione della protezione diplomatica alle società svizzere, noi partiamo dal principio che dei cittadini hanno un «interesse preponderante» allorché esercitano direttamente o indirettamente, per esempio tramite un’altra società, un’influenza determinante sulla società. Per riscontrare se tale influenza effettivamente esista, si terrà conto della partecipazione dei cittadini svizzeri al capitale sociale, del ruolo che essi svolgono negli organi direttivi della società e d’ogni altro fattore atto a far risaltare il fatto che i cittadini svizzeri controllano la società. Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| K. Jacobi Per il Governo della Confederazione Svizzera e in suo nome |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.975.268.9",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190",
"documentDate": "1978-03-06",
"inForceSince": "1978-05-03"
},
"content": {
"number": "0.975.268.9",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.975.268.9",
"hash": "6dab87a6585ac1638023fd5826ed84420fb346ae50988581efeafaf800a8eaba",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.975.268.9",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:13.544Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1190_1190_1190-19780503-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190",
"documentDate": "1978-03-06",
"inForceSince": "1978-05-03",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 6. März 1978 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung der Republik Singapur über die gegenseitige Förderung und den Schutz von Investitionen (mit Briefwechsel)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1190_1190_1190-19780503-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 6 mars 1978 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Singapour concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements (avec échange de lettres)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1190_1190_1190-19780503-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 6 marzo 1978 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Singapore concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti (con Scambio di lettere)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1190_1190_1190-19780503-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1190_1190_1190/19780503/it/xml"
}
}