0.975.274.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti
0.975.274.1Bilateral International Treaty7 ago 1991
Concluso il 5 ottobre 1990
Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 agosto 1991
(Stato 7 agosto 1991)
Preambolo
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca,
Desiderose di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,
Intenzionate a creare e a mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente sul territorio dell’altra Parte,
Consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
Visto l’atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
(1). Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte Contraente:
(2). Il termine «investimenti» designa qualsiasi categoria di valori patrimoniali ed averi, segnatamente:
a) la proprietà di beni mobili ed immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, diritti di pegno e usufrutti;
b) le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione a società;
c) i crediti e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e clientela;
e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
(3). Il termine «reddito» designa gli importi derivanti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, incrementi di capitale, dividendi, diritti di licenza e altri emolumenti.
(1). Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte Contraente da investitori dell’altra Parte dopo il 1° gennaio 1950 in conformità delle leggi e regolamenti della prima Parte Contraente. (2). Il presente Accordo non pregiudica i diritti né gli obblighi delle Parti Contraenti per quanto concerne gli investimenti che non rientrano nel suo campo di applicazione.
(1). Ciascuna Parte Contraente incoraggia gli investimenti fatti sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2). Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte Contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte Contraente si adopera, ogni qualvolta risulti necessario, a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività dei consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.
(1). Ciascuna Parte Contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti fatti, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte e non ostacola con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ciascuna Parte Contraente concederà le autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso (2) del presente Accordo. (2). Ciascuna Parte Contraente garantisce, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai suoi propri investitori o di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori della nazione più favorita, qualora tale trattamento fosse più favorevole. Le imprese congiunte a cui partecipano investitori di entrambe le Parti Contraenti godranno, in quanto entità economici, del trattamento menzionato. (3). Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte Contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo di doppia imposizione o di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune.
(1). Ciascuna Parte Contraente, sul cui territorio sono effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte, accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare:
(2). Ai fini del trasferimento in virtù del capoverso (1) del presente articolo, gli investitori hanno il diritto di comprare al tasso di cambio ufficiale qualsiasi ammontare in valuta estera.
(1). Nessuna Parte Contraente prenderà, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interessi compresi, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza ritardo all’avente diritto, indipendentemente dal suo domicilio o dalla sua sede. (2). Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte Contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra forma di risarcimento.
Le disposizioni della legislazione di ciascuna Parte Contraente che accordassero all’investitore un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo prevalgono.
Se una Parte Contraente ha effettuato un pagamento a favore di un suo cittadino o di una società in virtù di una garanzia concessa per un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte Contraente, quest’ultima riconosce la cessione di ogni diritto o titolo di tale cittadino o società alla prima Parte Contraente e la surrogazione della prima Parte Contraente in tali diritti o titoli.
(1). Al fine di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell’altra Parte Contraente ed impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (controversie tra Parti Contraenti) le parti interessate procederanno a consultazioni.
(2). Se entro un termine di sei mesi tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, la controversia è deferita, su richiesta dell’investitore, ad un tribunale arbitrale. Tale tribunale arbitrale è costituito come segue:
(3). Qualora le due Parti Contraenti avessero aderito alla Convenzione del 18 marzo 19652per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie potranno essere sottoposte, su richiesta dell’investitore, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), in sostituzione della procedura prevista al capoverso (2) del presente articolo.
(4). Lo Stato Contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura prevista nei capoversi (2) o (3) del presente articolo o durante l’esecuzione della relativa sentenza, eccepire che l’investitore ha ricevuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un’indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.
(5). Nessuno degli Stati Contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altro Stato Contraente di conformarsi alla sentenza resa da un tribunale arbitrale.
(1). Le controversie tra Parti Contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno composte in via diplomatica. (2). Se le due Parti Contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere delle controversia, quest’ultima sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte Contraente designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente, cittadino di uno Stato terzo. (3). Se una delle Parti Contraenti non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro sarà nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (4). Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo sarà nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5). Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) qui innanzi, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle due Parti Contraenti, le nomine saranno fatte dal Vicepresidente o, qualora quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna delle Parti. (6). Salvo che le Parti Contraenti dispongano altrimenti, il tribunale fissa da sé la propria procedura. (7). Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.
Ciascuna Parte Contraente deve garantire costantemente l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte Contraente.
(1). Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui ciascun Governo avrà notificato all’altro l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà valido per un periodo di dieci anni. Si avrà per rinnovato negli stessi termini per un periodo di cinque anni e così di seguito, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi prima della scadenza. (2). In caso di denunzia, le disposizioni previste negli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della denunzia medesima.
Fatto a Berna, il 5 ottobre 1990, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca, ceca e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Jean‑Pascal Delamuraz | Per la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca: Václav Klaus |
|---|
Nell’apporre la firma all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto, riguardo all’articolo 1, i seguenti chiarimenti, che saranno considerati parte integrante del presente Accordo: (1) La Parte Contraente sul cui territorio l’investimento è stato o deve essere effettuato può chiedere ad un investitore a’ sensi dell’articolo 1 capoverso (1) lettera (c) di fornire la prova di detto controllo per essere riconosciuto come un investitore dell’altra Parte Contraente. (2) Gli investitori ai sensi dell’articolo 1 capoverso (1) lettera (c) non possono avanzare rivendicazioni basate sull’articolo 6 del presente Accordo se un indennizzo è stato pagato in virtù di analoghe disposizioni di un altro accordo di protezione degli investimenti concluso dalla Parte Contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato. Fatto a Berna, il 5 ottobre 1990, in due originali, in lingue tedesca, ceca e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Jean‑Pascal Delamuraz | Per la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca: Václav Klaus |
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