0.975.3•Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati
0.975.3Multilateral International Treaty18 ott 2017
Conclusa a New York il 10 dicembre 2014
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20161
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 aprile 2017
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 ottobre 2017
(Stato 23 giugno 2023)
Preambolo
Le Parti della presente Convenzione,
riconoscendo il valore dell’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie che possono sorgere nel contesto delle relazioni internazionali nonché il suo ampio uso per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato;
riconoscendo altresì la necessità di norme sulla trasparenza nell’ambito della risoluzione di controversie tra investitori e Stato basata su trattati, al fine di tenere conto dell’interesse pubblico inerente a tali arbitrati;
convinte che le norme di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale l’11 luglio 2013 (nel seguito «norme di trasparenza UNCITRAL»), entrate in vigore il 1º aprile 2014, potrebbero dare un contributo significativo all’istituzione di un quadro giuridico armonizzato per un’equa ed efficiente risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali;
in considerazione del grande numero di trattati già in vigore che prevedono la protezione degli investimenti o degli investitori, nonché in considerazione dell’importanza pratica di promuovere l’applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL agli arbitrati previsti dai trattati in materia di investimenti già conclusi;
in considerazione altresì dell’articolo 1 paragrafi 2 e 9 delle norme di trasparenza UNCITRAL,
hanno convenuto quanto segue:
Applicazione bilaterale o multilaterale1. Le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano a qualsiasi arbitrato tra investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia stato promosso in virtù del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una Parte che non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettere a) e b), e l’attore è di uno Stato Parte che non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera a. Proposta unilaterale di applicazione2. Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL non siano applicabili in virtù del paragrafo 1, tali norme si applicano all’arbitrato tra investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia stato promosso in virtù del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una Parte che non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 relativa a tale arbitrato, e l’attore acconsente all’applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL. Versione applicabile delle norme di trasparenza UNCITRAL3. Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano in virtù dei paragrafi 1 o 2, si applica la versione più recente di tali norme in riferimento alle quali il convenuto non ha formulato una riserva ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2. Art. 1 par. 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL4. L’ultimo periodo dell’articolo 1 paragrafo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato di cui al paragrafo 1. Clausola concernente la nazione più favorita in un trattato sugli investimenti5. Le Parti della presente Convenzione convengono che l’attore non può invocare, in virtù della presente Convenzione, una clausola concernente la nazione della Parte più favorita nell’intento di far applicare le norme di trasparenza UNCITRAL o, al contrario, di evitarne l’applicazione.
costituisce una riserva distinta, revocabile separatamente in virtù dell’articolo 4 paragrafo 6. 4. Non sono ammesse riserve ad eccezione di quelle espressamente autorizzate nel presente articolo.
La presente Convenzione e le eventuali riserve o la loro revoca si applicano soltanto agli arbitrati tra investitori e Stato promossi dopo la data in cui la Convenzione, la riserva o la revoca sono entrate in vigore o hanno preso effetto nei confronti di ciascuna Parte interessata.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente Convenzione.
Fatto in un unico originale le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.
In fede di ciò , i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Australia | 17 settembre | 2020 | 17 marzo | 2021 |
| Benin | 19 luglio | 2021 | 19 gennaio | 2022 |
| Bolivia | 13 ottobre | 2020 | 13 aprile | 2021 |
| Camerun | 18 giugno | 2018 | 18 dicembre | 2018 |
| Canada | 12 dicembre | 2016 | 18 ottobre | 2017 |
| Gambia | 28 settembre | 2018 | 28 marzo | 2019 |
| Iraq | 20 agosto | 2021 | 20 febbraio | 2022 |
| Maurizio | 5 giugno | 2015 | 18 ottobre | 2017 |
| Svizzera | 18 aprile | 2017 | 18 ottobre | 2017 |
RU 2017 3081 ↩
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.975.3",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304",
"documentDate": "2014-12-10",
"inForceSince": "2017-10-18"
},
"content": {
"number": "0.975.3",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.975.3",
"hash": "6f28568c28e35863388611fc31977ff28ef2acad81853c1888969055e322f058",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.975.3",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:14.326Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-304-20230623-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304",
"documentDate": "2014-12-10",
"inForceSince": "2017-10-18",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 10. Dezember 2014 der Vereinten Nationen über Transparenz in Investor-Staat-Schiedsverfahren auf der Grundlage von Verträgen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-304-20230623-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 10 décembre 2014 des Nations Unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-304-20230623-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 10 dicembre 2014 delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2017-304-20230623-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2017/304/20230623/it/xml"
}
}