Statuto della Società finanziaria internazionale

0.979.4Multilateral International Treaty29 mag 1992

Adottato a Washington il 25 maggio 1955
Modificato con effetto il 21 settembre 1961 e 1° settembre 1965
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19911
Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992

(Stato 11 ottobre 2023)

I Governi in nome dei quali è firmato il presente accordo

convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

È istituita la Società Finanziaria Internazionale (detta in seguito la Società) la quale opera conformemente alle seguenti disposizioni:

Art. I Scopo

La Società ha lo scopo di stimolare l’espansione economica incoraggiando lo sviluppo di imprese private a carattere produttivo negli Stati membri, in particolare nelle regioni meno sviluppate, al fine di completare le operazioni della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (detta in seguito la Banca). Nel perseguire questo obiettivo, la Società: (i) contribuisce, congiuntamente ad investimenti privati, a finanziare la creazione, il miglioramento e l’espansione di imprese private a carattere produttivo, tali da contribuire allo sviluppo degli Stati membri; gli investimenti sono effettuati dal Governo interessato senza garanzia di rimborso e unicamente quando il capitale privato non possa essere reperito a condizioni ragionevoli; (ii) si adopera per ravvicinare le prospettive d’investimento, il capitale privato, locale e estero, e una gestione esperta; (iii) si adopera per stimolare e promuovere le condizioni che favoriscono l’afflusso del capitale privato, locale e estero, verso investimenti a carattere produttivo nei Paesi membri.

La Società si ispira, in tutte le sue decisioni, alle disposizioni del presente articolo.

Art. II Partecipazione alla Società e capitale della Società

Sezione 1: Affiliazione(a) I membri originari della Società sono i membri della Banca enumerati nel Supplemento che hanno accettato di partecipare alla Società prima della data precisata all’articolo IX, sezione 2(c). (b) Gli altri membri della Banca possono aderire alla Società alle date e alle condizioni fissate da quest’ultima. Sezione 2: Capitale(a) L’ammontare del capitale autorizzato della Società è di 100 000 000 di dollari statunitensi.2 (b) Il capitale autorizzato è composto da 100 000 azioni, aventi ciascuna un valore nominale di mille dollari statunitensi. Le azioni non sottoscritte dai membri originari possono essere sottoscritte posteriormente in conformità con la Sezione 3(d) del presente articolo. (c) Il Consiglio dei Governatori può aumentare il capitale autorizzato, a prescindere dal suo importo, alle seguenti condizioni: (i) a maggioranza dei voti, quando l’aumento è necessario per emettere azioni in occasione di una sottoscrizione iniziale degli Stati membri diversi dai membri originari, purché il totale di tutti gli aumenti autorizzati in virtù del presente sottoparagrafo non ecceda le 10 000 azioni; (ii)3 in tutti gli altri casi con una maggioranza dell’85 per cento della totalità dei voti. (d) Nel caso di un aumento autorizzato conformemente al paragrafo (c)(ii), la Società offre ad ogni membro una ragionevole possibilità di sottoscrivere, alle condizioni da essa fissate, una parte dell’aumento del capitale proporzionale al rapporto tra l’ammontare delle azioni già sottoscritte dallo Stato membro e l’ammontare totale del capitale della Società; tuttavia, i membri non hanno l’obbligo di sottoscrivere una parte dell’aumento di capitale. (e) L’emissione di azioni diverse da quelle sottoscritte per sottoscrizione iniziale o in virtù del precedente paragrafo (d) è decisa a maggioranza di tre quarti della totalità dei voti. (f) Le azioni della Società possono essere sottoscritte soltanto dagli Stati membri e attribuite unicamente ad essi. Sezione 3: Sottoscrizione di azioni(a) Ogni membro originario sottoscrive il numero di azioni figurante a suo nome nel Supplemento A. La Società stabilisce il numero di azioni da sottoscrivere da parte degli altri membri. (b) Le azioni oggetto delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari sono emesse alla pari. (c) La sottoscrizione iniziale di un membro originario è pagata integralmente entro i 30 giorni seguenti, ossia alla data alla quale la Società dà inizio alle operazioni conformemente all’articolo IX sezione 3(b), o, se è posteriore, alla data alla quale detto membro originario acquista la qualità di membro, o a una data ulteriore stabilita dalla Società. Il pagamento è effettuato in oro o in dollari statunitensi, su invito della Società e nel luogo o nei luoghi di pagamento da essa precisati. (d) La Società stabilisce il prezzo e le altre condizioni di sottoscrizione delle azioni da sottoscrivere al di fuori della sottoscrizione iniziale dei membri originari. Sezione 4: Limitazione di responsabilitàNessun membro è responsabile delle obbligazioni della Società per il solo fatto di esserne membro. Sezione 5: Limitazione al trasferimento e alla costituzione in garanzia delle azioniLe azioni non possono essere date in garanzia né gravate da oneri e possono essere trasferite solamente alla Società.

Art. III Operazioni

Sezione 1: Operazioni di finanziamentoLa Società può investire le sue risorse in imprese private a carattere produttivo nel territorio degli Stati membri. L’esistenza di un interesse governativo o pubblico in queste imprese non esclude necessariamente un investimento della Società. Sezione 2: Modi di finanziamento4La società può investire le sue risorse nel modo che ritiene adatto alle circostanze. Sezione 3: Principi che reggono le operazioniNel condurre le sue attività, la Società si ispira ai principi seguenti: (i) la Società non intraprende finanziamenti per i quali, a suo parere, potrebbe essere ottenuto sufficiente capitale privato a condizioni ragionevoli; (ii) la Società non finanzia imprese sul territorio di uno Stato membro se questo fa obiezioni al finanziamento; (iii) la Società non impone condizioni volte a far sì che il prodotto di un finanziamento da essa effettuato sia speso in un Paese determinato; (iv) la Società non assume responsabilità alla direzione delle imprese in cui ha investito fondi e non esercita il suo diritto di voto a tale scopo o a proposito di qualsiasi questione che, a suo parere, è generalmente di competenza della direzione dell’impresa5; (v) la Società effettua investimenti alle condizioni ritenute adatte, tenendo conto dei bisogni dell’impresa, dei rischi incorsi dalla Società e delle condizioni normali per investimenti privati analoghi; (vi) la Società si sforza di ricostituire il suo capitale cedendo investimenti a interessi privati ogni qualvolta sia possibile farlo in modo appropriato e a condizioni soddisfacenti; (vii) la Società si sforza di mantenere una diversificazione ragionevole degli investimenti. Sezione 4: Salvaguardia degli interessi della SocietàIn caso di carenza o minaccia di carenza a scapito di uno dei suoi investimenti, di insolvibilità o minaccia di insolvibilità di un’impresa in cui è stato realizzato l’investimento, o in qualsiasi altra situazione che, secondo la Società, minaccia di compromettere tale investimento, le disposizioni del presente accordo non impediscono alla Società di prendere le misure ed esercitare i diritti che ritiene necessari per la salvaguardia dei suoi interessi. Sezione 5: Applicazione di talune limitazioni di cambioI fondi incassati dalla Società o che le sono dovuti a seguito di un investimento nei territori di uno Stato membro conformemente alla Sezione 1 di questo articolo, non eludono, unicamente in virtù del presente accordo, le limitazioni, i regolamenti ed i controlli dei cambi d’ordine generale in vigore nel territorio dello Stato membro. Sezione 6: Altre operazioniOltre alle operazioni specificate nel resto dell’accordo, la Società ha potere di: (i) prendere a prestito capitali e fornire in questo modo il pegno o la garanzia che ritiene necessaria, essendo inteso che prima di procedere ad una vendita pubblica delle sue obbligazioni sul mercato di uno Stato membro, la Società ottiene il consenso dello Stato e, se del caso, dello Stato membro nella moneta del quale sono emesse le obbligazioni; finché la Società è debitrice di prestiti consentiti o garantiti dalla Banca, l’intero ammontare dei prestiti non rimborsati e delle garanzie della Società non può essere aumentato se, al momento dell’aumento o per questo fatto, l’ammontare totale dei debiti non ancora rimborsati (comprese le garanzie su tutti i debiti) contratti dalla Società presso qualsiasi fonte, ecceda un importo uguale a quattro volte l’ammontare esatto del suo capitale sottoscritto e dei suoi eccedenti6: (ii) investire, nelle obbligazioni da essa determinate, i fondi il cui impiego non è richiesto per le operazioni di finanziamento, e investire i fondi di pensionamento e altri fondi analoghi in valori facilmente realizzabili, senza tener conto delle limitazioni imposte alle altre sezioni di questo articolo; (iii) dare la sua garanzia ai titoli cui ha sottoscritto al fine di agevolarne la vendita; (iv) comprare o vendere i titoli da essa emessi, garantiti o sottoscritti; (v) esercitare qualsiasi altro potere connesso con la sua attività, nella misura necessaria o auspicabile per raggiungere lo scopo. Sezione 7: Valutazione delle diviseOgni qualvolta sia necessario, per l’applicazione del presente accordo, valutare una divisa in funzione di un’altra, la valutazione è effettuata con equità dalla Società, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale. Sezione 8: Avviso da iscrivere sui titoliI titoli emessi o garantiti dalla Società portano visibilmente sul retro una dichiarazione indicante che detto titolo non è un’obbligazione della Banca o, salvo indicazione espressa contraria su detto titolo, di un Governo. Sezione 9: Divieto di attività politicaLa Società ed i suoi funzionari non intervengono nelle questioni politiche di un membro e non si lasciano influenzare nelle loro decisioni dalla forma politica dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Le decisioni della Società e dei suoi funzionari sono fondate esclusivamente su fattori economici, presi in considerazione imparzialmente, al fine di realizzare lo scopo della Società definito nel presente accordo.

Art. IV Organizzazione e amministrazione

Sezione 1: Composizione della SocietàLa Società comporta un Consiglio dei Governatori, un Consiglio dei Direttori Esecutivi, un Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi, un Direttore Generale (Presidente) e tutti i funzionari e il personale necessario per adempiere alle funzioni stabilite dalla Società. Sezione 2: Consiglio dei Governatori(a) Il Consiglio dei Governatori è investito di tutti i poteri della Società. (b) Ogni Governatore e ogni Governatore Supplente nominato da uno Stato membro della Banca che sia anche membro della Società, è di diritto Governatore o Governatore Supplente della Società. Il Governatore Supplente non può votare, salvo in assenza del Governatore che sostituisce. Il Consiglio dei Governatori sceglie come Presidente uno dei Governatori. Il Governatore o Governatore Supplente cesserà le sue funzioni se lo Stato membro che lo ha nominato cessa di essere membro della Società. (c) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio dei Direttori Esecutivi l’esercizio di tutti i poteri, eccetto: (i) l’ammissione di nuovi membri e la definizione delle condizioni d’ammissione; (ii) l’aumento o la riduzione del capitale sociale; (iii) la sospensione di un membro; (iv) la decisione sui ricorsi esercitati contro l’interpretazione data al presente accordo dal Consiglio dei Direttori Esecutivi; (v) la conclusione di accordi al fine di cooperare con altri organismi internazionali (esclusi gli accordi non formali di carattere temporaneo e amministrativo); (vi) la decisione di sospendere in modo permanente le operazioni della Società e di ripartirne gli attivi; (vii) il voto sui dividendi; (viii) le modifiche al presente accordo. (d) Il Consiglio del Governatori tiene una riunione annuale, le riunioni previste dallo stesso Consiglio e quelle convocate dal Consiglio dei Direttori Esecutivi. (e) La riunione annuale dei Consiglio dei Governatori ha luogo nello stesso periodo della riunione annuale del Consiglio dei Governatori della Banca. (f) Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Governatori che dispongano almeno dei due terzi dei voti complessivi. (g) La Società può, per regolamento, istituire una procedura con la quale il Consiglio dei Direttori Esecutivi può ottenere una votazione dei Governatori su una data questione, senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori. (h) Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio dei Direttori Esecutivi se vi è autorizzato, possono adottare i regolamenti necessari o adatti alla gestione degli affari della Società. (i) I Governatori e i Governatori supplenti adempiono alle loro funzioni senza essere remunerati dalla Società. Sezione 3: Voto(a) Ogni membro dispone di 250 voti con un voto supplementare per ogni azione detenuta. (b) Le questioni sottoposte alla Società sono decise a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi specialmente previsti. Sezione 4: Consiglio dei Direttori Esecutivi(a) Il Consiglio dei Direttori Esecutivi è incaricato della gestione generale degli affari della Società ed esercita a tale scopo i poteri conferiti dal presente accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori. (b) Il Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società comprende di diritto il Direttore Esecutivo della Banca che è (i) nominato da uno Stato membro della Banca che sia anche membro della Società oppure (ii) eletto dai voti di almeno uno Stato ugualmente membro della Società. Il Supplente di un Direttore Esecutivo di cui sopra è di diritto Direttore Esecutivo Supplente della società. Il Direttore Esecutivo cessa le funzioni se il membro che l’ha nominato, o se tutti i membri i cui voti hanno contato nella sua elezione, cessano di essere membri della Società. (c) I Direttori Esecutivi della Banca nominati, dispongono del numero di voti attribuito dalla Società allo Stato membro che li hanno nominati. I Direttori Esecutivi della Banca eletti dispongono del numero di voti attribuito allo Stato membro o agli Stati membri nella Società e i cui voti hanno contato in loro favore alla Banca. I Direttori Esecutivi votano in blocco. (d) Il Direttore Esecutivo Supplente ha il potere di agire in assenza del Direttore Esecutivo che lo ha nominato. Quando il Direttore Esecutivo è presente, il suo Supplente può partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto. (e) Nelle riunioni del Consiglio dei Direttori Esecutivi, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Direttori Esecutivi che dispongano almeno della metà dei voti complessivi. (f) Il Consiglio dei Direttori Esecutivi si riunisce ogni qualvolta sia necessario per gli affari della Società. (g) Il Consiglio dei Governatori adotta regolamenti in virtù dei quali un membro della Società che non goda del diritto di nominare un Direttore Esecutivo della Banca può inviare un rappresentante a qualsiasi riunione del Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società, qualora il membro sottoponga all’esame del Consiglio una richiesta o una questione che lo riguardi in modo particolare. Sezione 5: Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi, direttore generale e personale(a) Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società ma non ha diritto di voto, salvo in caso di parità dei voti, quando il suo voto è preponderante. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma senza diritto di voto. (b) Il Direttore generale della Società è nominato dal Consiglio dei Direttori Esecutivi su raccomandazione del suo Presidente. Il Direttore generale è capo del personale amministrativo della Società. Gestisce gli affari correnti della Società conformemente alle istruzioni generali del Consiglio dei Direttori Esecutivi e sotto la direzione del Presidente del Consiglio. È incaricato, sotto controllo generale del Consiglio dei Direttori Esecutivi e del Presidente, dell’organizzazione, della nomina e della revoca dei funzionari e del personale. Il Direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Direttori Esecutivi, ma senza diritto di voto. Cesserà le sue funzioni su decisione del Consiglio dei Direttori Esecutivi con il consenso del Presidente. (c) Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, i funzionari e il personale della Società sono interamente al servizio della Società ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Gli Stati membri della Società rispettano il carattere internazionale dei loro compiti e si astengono da ogni tentativo d’influenzare un agente della Società nell’esercizio delle sue funzioni. (d) Senza trascurare l’interesse primordiale del reclutamento del personale più efficiente e tecnicamente più qualificato, la Società tiene conto della ripartizione geografica più ampia possibile. Sezione 6: Rapporti con la Banca(a) La Società è un’entità distinta dalla Banca e le sue risorse sono separate da quelle della Banca.7Le disposizioni di questa sezione non impediscono alla Società di concludere accordi con la Banca in materia di organizzazione materiale, del personale e dei servizi e per il rimborso di spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell’altra. (b) Le disposizioni di questo accordo non rendono la Società responsabile degli atti della Banca e degli impegni da essa contratti. A sua volta, la Banca non è responsabile degli atti e impegni della Società. Sezione 7: Relazioni con altre organizzazioni internazionaliLa Società, agendo per il tramite della Banca, conclude accordi formali con le Nazioni Unite e può concludere accordi analoghi con altre organizzazioni pubbliche internazionali con funzioni specializzate in settori connessi. Sezione 8: Sede degli ufficiLa sede principale della Società è situata nella stessa località di quella della Banca. La Società può aprire altri uffici sul territorio degli Stati membri. Sezione 9: DepositariOgni Stato membro designa la sua Banca centrale come depositario dove la Società può depositare i fondi detenuti nella divisa di tale Stato o gli altri averi della Società. Se manca una banca centrale, lo Stato membro designa, al medesimo scopo, un altro istituto suscettibile di essere accettato dalla Società. Sezione 10: Comunicazioni tra la Società e gli Stati membriOgni Stato membro designa un agente qualificato con il quale la Società può mettersi in contatto per qualsiasi questione suscitata dal presente accordo. Sezione 11: Pubblicazione di rapporti e diffusione di informazioni(a) La Società pubblica un rapporto annuale della situazione contabile verificata e, a intervalli convenienti per i suoi membri, invia un resoconto sommario della situazione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle sue operazioni. (b) La Società ha la facoltà di pubblicare qualsiasi altro rapporto che giudica utile per perseguire il proprio obiettivo. (c) Agli Stati membri vengono inviati esemplari di tutti i rapporti, bilanci e pubblicazioni allestiti in virtù della presente sezione. Sezione 12: Dividendi(a) Il Consiglio dei Governatori può determinare, a tempo opportuno, dopo costituzione di riserve adeguate, la quota di reddito e di utili accumulati dalla Società da distribuire a titolo di dividendi. (b) La distribuzione dei dividendi è proporzionale alle azioni detenute dagli Stati membri. (c) La Società determina le modalità di pagamento e la divisa o le divise di pagamento dei dividendi.

Art. V Recesso; sospensione della partecipazione degli Stati membri; sospensione delle operazioni

Sezione 1: Diritto di recesso degli Stati membriLo Stato membro ha la facoltà di recedere dalla Società in qualsiasi momento, inviando un avviso scritto alla sede sociale della Società. Le dimissioni hanno effetto a partire dalla data di ricevimento dell’avviso. Sezione 2: Sospensione della partecipazione(a) Ove uno Stato membro non adempia ad una qualsiasi delle sue obbligazioni verso di essa, la Società può sospenderlo con decisione presa a maggioranza da parte dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti. Lo Stato sospeso cessa automaticamente di essere membro della Società allo scadere di un anno, salvo decisione alla stessa maggioranza di restituire a tale Stato membro il suo statuto anteriore. (b) Nel corso del periodo di sospensione, lo Stato membro interessato non può esercitare nessun diritto previsto dal presente accordo, salvo il diritto di recesso, ma continua ad assumerne tutti gli obblighi. Sezione 3: Sospensione o cessazione della partecipazione degli Stati membri alla BancaLo Stato membro sospeso dalla sua qualità di membro della Banca o che cessa di parteciparvi, è automaticamente sospeso dalla sua qualità di membro della Società, o cessa di esserne membro a seconda del caso. Sezione 4: Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere membri(a) Lo Stato che cessa di essere membro della Società resta obbligato per tutte le somme di cui è debitore nei suoi confronti. La Società prende le disposizioni necessarie per il riscatto delle sue azioni al fine di regolare i conti con tale Stato e in conformità con le disposizioni di questa sezione, ma lo Stato interessato non ha altri diritti in virtù di questo accordo salvo quelli previsti da questa sezione e dall’articolo VIII(c). (b) La Società e lo Stato interessato possono accordarsi sul riscatto delle azioni detenute dallo Stato alle condizioni che sembrano giustificate date le circostanze, senza tener conto del paragrafo (c) seguente. Questo accordo può contenere, tra l’altro, una liquidazione finale di tutte le obbligazioni dello Stato nei confronti della Società. (c) Se tale accordo non è effettuato entro sei mesi dalla perdita della qualità di Stato membro oppure a qualunque altra data stabilita dalla Società e da questo Stato, il prezzo di riscatto delle azioni da parte dello Stato è uguale al valore stabilito nei registri della Società nel giorno in cui lo Stato ha cessato di essere membro. Il riscatto delle azioni sottostà alle seguenti condizioni: (i) il pagamento può aver luogo per acconti su rimessa delle azioni da parte dello Stato interessato; l’ammontare degli acconti, le date e la divisa o le divise disponibili per il versamento sono stabiliti dalla Società a condizioni ragionevoli, tenuto conto della sua situazione finanziaria; (ii) le somme spettanti allo Stato interessato in cambio delle sue azioni sono trattenute dalla Società finché tale Stato o uno qualsiasi dei suoi organismi è debitore della Società. A scelta della Società, l’importo del debito può essere compensato con le somme da essa dovute; (iii) se la Società subisce una perdita netta in ragione di un investimento effettuato conformemente all’articolo III sezione 1, e da essa detenuto alla data alla quale lo Stato interessato cessa di essere membro, e se l’ammontare della perdita eccede, a quella data, l’ammontare delle riserve costituite per farvi fronte, tale Stato è tenuto a rimborsare, su richiesta, la somma pari alla riduzione del prezzo di riscatto delle sue azioni, se fosse stato tenuto conto di tale perdita al momento della determinazione del prezzo di riscatto. (d) La somma che spetta ad uno Stato in cambio delle sue azioni, in applicazione di questa sezione, non è pagata in nessun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi dal momento in cui questo Stato ha cessato di essere membro. Se la Società sospende le sue operazioni conformemente alla sezione 5 del presente articolo durante i sei mesi dalla data alla quale lo Stato ha cessato di esserne membro, tutti i diritti di tale Stato sono determinati conformemente alle disposizioni della citata sezione 5 e lo Stato è considerato in possesso della qualità di membro ai fini dell’applicazione della citata sezione 5, ma senza diritto di voto. Sezione 5: Sospensione delle operazioni e liquidazione degli impegni(a) La Società può sospendere le sue operazioni a titolo permanente con voto maggioritario dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti. A seguito di questa decisione, la Società metterà fine immediatamente alle sue attività ad eccezione di quelle inerenti alla normale realizzazione, conservazione e protezione dei suoi averi nonché alla liquidazione dei suoi impegni. Fino al giorno della liquidazione definitiva degli impegni della ripartizione dei suoi averi, la Società conserva la personalità giuridica e tutti i diritti ed obblighi reciproci della Società e dei suoi membri in virtù del presente accordo restano intatti, essendo inteso tuttavia che nessun membro è sospeso dalla sua qualità o recede e che nessun versamento è effettuato ai membri, fatte salve le disposizioni della presente sezione. (b) Nessun versamento è effettuato ai membri in ragione della loro sottoscrizione al capitale sociale della Società prima che tutti gli impegni nei confronti di creditori non siano stati estinti o che la loro liquidazione non sia stata assicurata e che il Consiglio dei Governatori, con voto maggioritario dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, abbia deciso di procedere a tale versamento. (c) Fermo restando quanto precede, la Società ripartisce i suoi averi tra i suoi membri in proporzione all’ammontare delle loro azioni, a meno che lo Stato membro non proceda al previo pagamento di tutti i debiti nei confronti della Società. Tale ripartizione è effettuata alla data e nella divisa, contante o averi in natura, che la Società ritiene giusti ed equi. Le ripartizioni fatte ai diversi membri non avranno necessariamente consistenza uniforme né quanto alla natura degli averi, né quanto alle divise di pagamento di tali ripartizioni. (d) Lo Stato membro che riceve degli averi distribuiti dalla Società in applicazione di questa sezione, è surrogato ai diritti della Società in tali averi prima della loro distribuzione.

Art. VI Statuti, immunità e privilegi

Sezione 1: Oggetto del presente articoloAl fine di permettere alla Società di svolgere le sue funzioni, ogni Stato membro riconosce alla Società lo statuto, le immunità ed i privilegi definiti al presente articolo. Sezione 2: Statuto della SocietàLa Società gode della piena personalità giuridica e in particolare della capacità di: (i) stipulare contratti; (ii) acquisire beni mobili e immobili e disporne; (iii) stare in giudizio. Sezione 3: Situazione della Società per quanto concerne le azioni giudiziarieLa Società può essere perseguita soltanto dinanzi ad un tribunale avente giurisdizione sul territorio di uno Stato membro in cui possiede una filiale, in cui ha nominato un agente incaricato di ricevere notifiche o intimazioni, o dove ha emesso o garantito titoli. Gli Stati membri o le persone agenti per loro conto o facenti valere diritti da loro ceduti non possono intentare azioni. I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono immuni da sequestro, opposizione o esecuzione prima di un giudizio definitivo contro la Società. Sezione 4: Impignorabilità degli averiI beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non sono soggetti a, e sono esenti da, perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o qualsiasi altra forma di sequestro ordinata dagli organi esecutivi o legislativi. Sezione 5: Inviolabilità degli archiviGli archivi della Società sono inviolabili. Sezione 6: Immunità degli averi da misure limitativeNella misura necessaria all’esecuzione delle operazioni previste nel presente accordo e ferme restando le disposizioni dell’articolo III sezione 5 del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Società sono esenti da limitazioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo. Sezione 7: Privilegio in materia di comunicazioniLe comunicazioni ufficiali della Società godono, da parte di ogni Stato membro, dello stesso trattamento delle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri. Sezione 8: Immunità e privilegi di funzionari e impiegatiI Governatori, Direttori Esecutivi, Supplenti, funzionari e impiegati della Società: (i) non possono essere oggetto di perseguimenti per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; (ii) se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono, in materia di limitazioni all’immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di leva, delle stesse immunità e, in materia di limitazioni dei cambi, delle stesse agevolazioni accordate dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente; (iii) godono, per quanto concerne le agevolazioni di viaggio; dello stesso trattamento accordato dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente. Sezione 9: Esenzione dagli oneri fiscali(a) La Società, i suoi averi, beni e redditi, nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente accordo sono esenti da imposte e dazi doganali. La Società è anche esente da obblighi relativi alla riscossione o al pagamento di imposte o dazi. (b) Non sono riscosse imposte sugli stipendi e emolumenti versati dalla Società ai Direttori Esecutivi, ai Supplenti, funzionari o impiegati della Società che non siano cittadini, soggetti o oriundi del Paese in cui esercitano le loro funzioni. (c) Non sono riscosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori emessi dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l’imposta: (i) costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto che è emesso dalla Società; (ii) se il fondamento giuridico di tale imposta è unicamente il luogo o la divisa nella quale sono emessi, resi pagabili o pagati le obbligazioni o i valori, o l’ubicazione dell’ufficio o centro operativo della Società. (d) Non sono riscosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori garantiti dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l’imposta: (i) costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto di essere garantito dalla Società; (ii) se il fondamento giuridico dell’imposta è l’ubicazione dell’ufficio o centro operativo della Società. Sezione 10: Applicazione del presente articoloOgni membro prende, sul suo territorio, le misure necessarie al fine di incorporare nella legislazione i principi enunciati al presente articolo; informa la Società dei dettagli delle misure adottate. Sezione 11: Rinuncia a privilegi e immunitàLa Società può rinunciare, se lo ritiene opportuno, a ciascun privilegio e immunità conferiti dal presente accordo nella misura e alle condizioni da essa stabilite.

Art. VII Emendamenti

(a) Il presente accordo può essere modificato da un voto dei tre quinti dei Governatori che dispongano dei quattro quinti della totalità dei voti. (b) In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo (a), è richiesto il voto di approvazione di tutti i Governatori qualora si tratti di un emendamento che modifichi: (i) il diritto di recedere dalla Società, previsto all’articolo V sezione 1; (ii) il diritto di prelazione previsto all’articolo II sezione 2(d); (iii) la limitazione di responsabilità prevista all’articolo II sezione 4. (c) Le proposte miranti ad apportare modifiche al presente accordo, emananti da uno Stato membro, da un Governatore o dal Consiglio dei Direttori Esecutivi, sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Governatori che le sottopone al Consiglio dei Governatori. Se l’emendamento proposto è adottato, la Società ne certifica l’accettazione in un comunicato ufficiale indirizzato a tutti gli Stati membri. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri allo spirare di un termine di tre mesi a partire dalla data del comunicato ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non specifichi un termine più breve.

Art. VIII Interpretazione e arbitrato

(a) Le questioni relative all’interpretazione delle disposizioni del presente accordo, sorte tra uno Stato membro e la Società, o tra diversi Stati membri, sono sottoposte al Consiglio dei Direttori Esecutivi per decisione. Se una questione concerne in modo particolare uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore Esecutivo della Banca, tale Stato ha la facoltà di essere rappresentato conformemente alle disposizioni dell’articolo IV sezione 4 (g). (b) In tutti i casi in cui il Consiglio dei Direttori Esecutivi ha preso una decisione in virtù del precedente paragrafo (a), qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia rinviata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è definitiva. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Società, se lo ritiene necessario, può agire sulla base della decisione del Consiglio dei Direttori Esecutivi. (c) Qualora sorga una controversia tra la Società ed un Paese che ha cessato di essere membro o tra la Società, in stato di sospensione permanente, e uno Stato membro, la controversia è sottoposta all’arbitrato di un tribunale di tre arbitri costituito da un arbitro designato dalla Società, un arbitro designato dal Paese interessato e un superarbitro nominato, salvo diverso accordo delle parti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o da altra autorità designata in un regolamento adottato dalla Società. Il superarbitro ha pieni poteri per risolvere le questioni di procedura oggetto di disaccordo fra le parti.

Art. IX Disposizioni finali

Sezione 1: Entrata in vigoreIl presente accordo entra in vigore quando sia stato firmato da almeno 30 Stati le cui sottoscrizioni rappresentino almeno il 75 per cento del totale delle sottoscrizioni di cui al Supplemento A, e quando gli strumenti menzionati alla sezione 2(a) del presente articolo siano stati deposti in loro nome; in nessun caso il presente accordo entra in vigore prima del 1° ottobre 1955. Sezione 2: Firma(a) Ciascuno Stato in nome del quale è firmato il presente accordo depone nelle mani della Banca uno strumento che dichiari che lo ha accettato senza riserve, conformemente alle sue leggi, e che ha preso tutte le misure necessarie per permettergli di eseguire le obbligazioni contratte ai termini del presente accordo. (b) Ciascuno Stato diventa membro della Società a partire dalla data in cui lo strumento di cui al precedente paragrafo (a) è stato deposto in suo nome; tuttavia, nessuno Stato diventa membro prima dell’entrata in vigore del presente accordo alle condizioni previste alla sezione 1 del presente articolo. (c) I Governi dei Paesi i cui nomi figurano nel Supplemento A possono avere accesso all’accordo per la firma in loro nome alla sede sociale della Banca, fino alla chiusura degli uffici al 31 dicembre 1956. (d) Dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo è aperto alla firma dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri la cui affiliazione è stata accettata conformemente all’articolo II sezione l(b). Sezione 3: Inaugurazione della Società(a) Non appena l’accordo entra in vigore, ai termini della sezione 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi convoca il Consiglio dei Direttori Esecutivi. (b) La Società comincia le sue operazioni alla data della riunione del Consiglio dei Direttori Esecutivi. (c) In attesa della prima riunione del Consiglio dei Governatori, il Consiglio dei Direttori Esecutivi può esercitare tutti i poteri del Consiglio dei Governatori, ad eccezione di quelli che gli sono riservati in virtù del presente accordo.

Fatto a Washington, in esemplare unico depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale, con la firma apposta in calce, ha accettato di essere depositaria del presente accordo e di comunicare a tutti i Governi, i cui nomi figurano nel Supplemento A, la data alla quale il presente accordo entrerà in vigore ai termini delle disposizioni contenute all’articolo IX sezione 1 dell’accordo.

(Seguono le firme)

Sottoscrizione al Capitale Sociale della Società Finanziaria Internazionale

PaeseNumero d’azioniAmmontare (in dollari degli Stati Uniti)
Australia2 2152 215 000
Austria554554 000
Belgio2 4922 492 000
Birmania166166 000
Bolivia7878 000
Brasile1 1631 163 000
Canada3 6003 600 000
Ceylon166166 000
Cile388388 000
Cina6 6466 646 000
Colombia388388 000
Costa Rica2222 000
Cuba388388 000
Danimarca753753 000
Ecuador3535 000
Egitto590590 000
Etiopia3333 000
Filippine166166 000
Finlandia421421 000
Francia5 8155 815 000
Germania3 6553 655 000
Giappone2 7692 769 000
Giordania3333 000
Gran Bretagna14 40014 400 000
Grecia277277 000
Guatemala2222 000
Haiti2222 000
Honduras1111 000
India4 4314 431 000
Indonesia1 2181 218 000
Iran372372 000
Iraq6767 000
Islanda1111 000
Israele5050 000
Italia1 9941 994 000
Jugoslavia443443 000
Libano5050 000
Lussemburgo111111 000
Messico720720 000
Nicaragua99 000
Norvegia554554 000
Paesi Bassi3 0463 046 000
Pakistan1 1081 108 000
Panama22 000
Paraguay1616 000
Perù194194 000
Repubblica Dominicana2222 000
Salvador1111 000
Siria7272 000
Stati Uniti35 16835 168 000
Svezia1 1081 108 000
Tailandia139139 000
Turchia476476 000
Unione Sudafricana1 1081 108 000
Uruguay116116 000
Venezuela116116 000
Totale100 000100 000 000
Stati partecipantiRatifica 8
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan23 settembre195723 settembre1957
Albania15 ottobre199115 ottobre1991
Algeria23 settembre199023 settembre1990
Angola19 settembre198919 settembre1989
Antigua e Barbuda15 aprile198715 aprile1987
Arabia Saudita18 settembre196218 settembre1962
Argentina13 ottobre195913 ottobre1959
Armenia18 aprile199518 aprile1995
Australia23 dicembre195520 luglio1956
Austria28 settembre195628 settembre1956
Azerbaigian11 ottobre199511 ottobre1995
Bahamas8 dicembre19868 dicembre1986
Bahrein22 settembre199522 settembre1995
Bangladesh18 giugno197618 giugno1976
Barbados25 giugno198025 giugno1980
Belarus2 novembre19922 novembre1992
Belgio27 dicembre195627 dicembre1956
Belize19 marzo198219 marzo1982
Benin5 febbraio19875 febbraio1987
Bhutan1° dicembre20031° dicembre2003
Bolivia2 aprile195620 luglio1956
Bosnia e Erzegovina25 febbraio1993 S25 febbraio1993
Botswana23 marzo197923 marzo1979
Brasile31 dicembre195631 dicembre1956
Brunei24 novembre202124 novembre2021
Bulgaria22 luglio199122 luglio1991
Burkina Faso20 agosto197520 agosto1975
Burundi28 novembre197928 novembre1979
Cambogia26 marzo199726 marzo1997
Camerun1° ottobre19741° ottobre1974
Canada25 ottobre195520 luglio1956
Capo Verde2 maggio19902 maggio1990
Ciad2 aprile19982 aprile1998
Cile15 aprile195715 aprile1957
Cina15 gennaio196915 gennaio1969
Hong Kong18 giugno19971° luglio1997
Cipro2 marzo19622 marzo1962
Colombia16 luglio195620 luglio1956
Comore13 luglio199213 luglio1992
Congo (Brazzaville)1° ottobre19801° ottobre1980
Congo (Kinshasa)15 aprile197015 aprile1970
Corea (Sud)16 marzo196416 marzo1964
Costa Rica5 gennaio195620 luglio1956
Côte d’Ivoire11 marzo196311 marzo1963
Croazia25 febbraio1993 S25 febbraio1993
Danimarca18 giugno195620 luglio1956
Dominica29 settembre198029 settembre1980
Ecuador5 dicembre195520 luglio1956
Egitto16 dicembre195520 luglio1956
El Salvador4 maggio195620 luglio1956
Emirati Arabi Uniti30 settembre197730 settembre1977
Eritrea11 ottobre199511 ottobre1995
Estonia9 agosto19939 agosto1993
Eswatini22 settembre196922 settembre1969
Etiopia26 gennaio195620 luglio1956
Figi12 luglio197912 luglio1979
Filippine12 agosto195712 agosto1957
Finlandia22 giugno195620 luglio1956
Francia20 luglio195620 luglio1956
Gabon20 ottobre197020 ottobre1970
Gambia19 settembre198319 settembre1983
Georgia29 giugno199529 giugno1995
Germania20 luglio195620 luglio1956
Ghana3 aprile19583 aprile1958
Giamaica31 marzo196431 marzo1964
Giappone15 giugno195620 luglio1956
Gibuti1° ottobre19801° ottobre1980
Giordania28 maggio195620 luglio1956
Grecia26 settembre195726 settembre1957
Grenada27 agosto197527 agosto1975
Guatemala14 marzo195620 luglio1956
Guinea22 ottobre198222 ottobre1982
Guinea equatoriale10 gennaio199210 gennaio1992
Guinea-Bissau25 marzo197725 marzo1977
Guyana4 gennaio19674 gennaio1967
Haiti9 marzo195620 luglio1956
Honduras16 aprile195620 luglio1956
India18 aprile195620 luglio1956
Indonesia23 aprile196823 aprile1968
Iran28 dicembre195628 dicembre1956
Iraq27 dicembre195627 dicembre1956
Irlanda11 settembre195811 settembre1958
Islanda18 agosto195520 luglio1956
Isole Marshall23 settembre199223 settembre1992
Israele26 settembre195626 settembre1956
Italia27 dicembre195627 dicembre1956
Kazakstan30 settembre199330 settembre1993
Kenya3 febbraio19643 febbraio1964
Kirghizistan11 febbraio199311 febbraio1993
Kiribati2 ottobre19862 ottobre1986
Kosovo29 giugno200929 giugno2009
Kuwait13 settembre196213 settembre1962
Laos29 gennaio199229 gennaio1992
Lesotho29 settembre197229 settembre1972
Lettonia29 settembre199329 settembre1993
Libano28 dicembre195628 dicembre1956
Liberia28 marzo196228 marzo1962
Libia18 settembre195818 settembre1958
Lituania15 gennaio199315 gennaio1993
Lussemburgo4 ottobre19564 ottobre1956
Macedonia del Nord25 febbraio1993 S25 febbraio1993
Madagascar27 settembre196327 settembre1963
Malawi19 luglio196519 luglio1965
Malaysia20 marzo195820 marzo1958
Maldive2 febbraio19832 febbraio1983
Mali9 maggio19789 maggio1978
Malta1° giugno20051° giugno2005
Marocco30 agosto196230 agosto1962
Mauritania29 dicembre196729 dicembre1967
Maurizio23 settembre196823 settembre1968
Messico30 dicembre195520 luglio1956
Micronesia24 giugno199324 giugno1993
Moldova10 marzo199510 marzo1995
Mongolia14 febbraio199114 febbraio1991
Montenegro18 gennaio200718 gennaio2007
Mozambico24 settembre198424 settembre1984
Myanmar3 dicembre19563 dicembre1956
Namibia25 settembre199025 settembre1990
Nepal7 gennaio19667 gennaio1966
Nicaragua14 marzo195620 luglio1956
Niger7 gennaio19807 gennaio1980
Nigeria30 marzo196130 marzo1961
Norvegia11 giugno195620 luglio1956
Nuova Zelanda31 agosto196131 agosto1961
Oman20 febbraio197320 febbraio1973
Paesi Bassi28 dicembre195628 dicembre1956
Pakistan18 maggio195620 luglio1956
Palau16 febbraio199716 febbraio1997
Panama27 febbraio195620 luglio1956
Papua Nuova Guinea9 ottobre19759 ottobre1975
Paraguay27 luglio195627 luglio1956
Perù6 febbraio195620 luglio1956
Polonia29 dicembre198729 dicembre1987
Portogallo8 luglio19668 luglio1966
Qatar11 ottobre200811 ottobre2008
Regno Unito3 gennaio195620 luglio1956
Rep. Centrafricana1° aprile19911° aprile1991
Repubblica Ceca1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Repubblica Dominicana31 ottobre196131 ottobre1961
Romania23 settembre199023 settembre1990
Ruanda6 novembre19756 novembre1975
Russia12 aprile199312 aprile1993
Saint Kitts e Nevis7 marzo19967 marzo1996
Saint Lucia28 aprile198228 aprile1982
Salomone, Isole21 luglio198021 luglio1980
Samoa28 giugno197428 giugno1974
São Tomé e Príncipe11 ottobre200811 ottobre2008
Seicelle11 giugno198111 giugno1981
Senegal31 agosto196231 agosto1962
Serbia25 febbraio199325 febbraio1993
Sierra Leone10 settembre196210 settembre1962
Singapore4 settembre19684 settembre1968
Siria28 giugno196228 giugno1962
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia25 febbraio1993 S25 febbraio1993
Somalia31 agosto196231 agosto1962
Spagna24 marzo196024 marzo1960
Sri Lanka27 febbraio195620 luglio1956
Stati Uniti5 dicembre195520 luglio1956
Sudafrica3 aprile19573 aprile1957
Sudan21 ottobre196021 ottobre1960
Sudan del Sud18 aprile201218 aprile2012
Suriname1° settembre20111° settembre2011
Svezia6 giugno195620 luglio1956
Svizzera29 maggio199229 maggio1992
Tagikistan2 dicembre19942 dicembre1994
Tanzania10 settembre196210 settembre1962
Thailandia3 dicembre19563 dicembre1956
Timor Est2 ottobre20042 ottobre2004
Togo4 settembre19624 settembre1962
Tonga23 ottobre198523 ottobre1985
Trinidad e Tobago10 giugno197110 giugno1971
Tunisia25 luglio196225 luglio1962
Turchia19 dicembre195619 dicembre1956
Turkmenistan29 maggio199729 maggio1997
Tuvalu13 aprile201913 aprile2019
Ucraina18 ottobre199318 ottobre1993
Uganda27 settembre196327 settembre1963
Ungheria29 aprile198529 aprile1985
Uruguay22 agosto196822 agosto1968
Uzbekistan30 settembre199330 settembre1993
Vanuatu28 settembre198128 settembre1981
Venezuela28 dicembre195628 dicembre1956
Vietnam4 agosto19674 agosto1967
Yemen22 maggio197022 maggio1970
Zambia23 settembre196523 settembre1965
Zimbabwe29 settembre198029 settembre1980

Footnotes

  1. RU 1992 2570

  2. Il 3 set. 1963, il capitale autorizzato è stato portato a 110 000 000 di dollari che rappresentavano 110 000 azioni a 1000 dollari l’una. Il 2 nov. 1977, il capitale autorizzato è stato nuovamente aumentato, passando a 650 000 000 di dollari, pari a 650 000 azioni di 1000 dollari. Infine, il 26 dic. 1985, il capitale autorizzato è stato portato a 1 300 000 000 di dollari pari a 1 300 000 azioni da 1000 dollari l’una.

  3. Nuovo testo giusta la Risoluzione n° 273 del Consiglio dei Governatori del 16 apr. 2020, in vigore per la Svizzera dal 16 apr. 2020 (RU 2026 80).

  4. Modificato il 21 set. 1961. Il testo originale era il seguente: (a)  Il finanziamento effettuato dalla Società non può rivestire la forma di una partecipazione al capitale sociale. Salva questa riserva, la Società può investire le sue risorse nel modo che ritiene adatto alle circostanze; in particolare potrà procedere a investimenti conferenti al portatore il diritto di partecipare agli utili, sottoscrivere azioni o convertire l’investimento in azioni. (b)  La Società non esercita personalmente alcun diritto di sottoscrizione o di conversione in azioni degli investimenti.

  5. Modificato il 21 set. 1961. Il testo originale era il seguente: (iv)  la Società non assume responsabilità nella direzione delle imprese in cui ha investito fondi.

  6. L’ultima clausola è stata aggiunta conformemente all’emendamento entrato in vigore il 1° set. 1965.

  7. Modificato il 1° set. 1965. Il testo originale era il seguente: «La Società non può né prestare, né prendere in prestito dalla Banca.»

  8. La data d’accettazione e la data della firma coincidono.

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