La presente ordinanza disciplina le tasse per compilazioni e comunicazioni di decisioni nonché il rimborso degli esborsi in contanti in procedimenti di diritto pubblico dinanzi al Tribunale d'appello.
Per spese dopo la conclusione del procedimento vale l'articolo 12 dell'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative.
Art. 2 Tasse
Le tasse per la compilazione di decisioni a destinazione delle parti interessate al procedimento ammontano a:
18 franchi per pagina originale per la compilazione;
1 franco per pagina per la consegna di ulteriori esemplari necessari; per destinatario vengono compilati al massimo due esemplari.
La tassa per la compilazione viene riscossa per ogni pagina A4 iniziata.
Le tasse per comunicazioni alle parti interessate al procedimento ammontano a 18 franchi in caso di recapito postale.
Art. 3 Esborsi in contanti
Gli esborsi in contanti vengono fatturati in base all'onere effettivo.
Per la determinazione di onorari per periti e per traduzioni devono essere considerate l'entità e la difficoltà del lavoro.
Art. 4 Adeguamento dei costi
I costi posssono essere adeguatamente aumentati o ridotti in presenza di un volume straordinariamente elevato di compilazioni o comunicazioni, di esborsi in contanti insolitamente elevati oppure di altre circostanze particolari.
Art. 5 Indennità per testimonianza e informazioni scritte
I testimoni vengono indennizzati con 30 franchi all'ora per il loro interrogatorio, compresa la trasferta.
Se viene fatta valere una perdita di guadagno superiore, questa va dimostrata dal testimone. L'indennità ammonta ad al massimo 500 franchi al giorno.
Le stesse aliquote valgono per le informazioni scritte di privati.
Su richiesta, ai testimoni vengono rimborsate le spese conformemente al diritto cantonale sul personale.