La presente ordinanza disciplina le competenze per l'esecuzione della legislazione federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Art. 2 Competenza generale
L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali è l'organo esecutivo generale per quanto riguarda i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche.
Art. 3 Riserva della legislazione sanitaria
Sono fatte salve le competenze previste dalla legislazione sanitaria cantonale.
Di conseguenza i comuni sono competenti per l'esecuzione dei divieti di consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche a minorenni, dei test d'acquisto nonché in materia di restrizioni della pubblicità, promozione e sponsorizzazioni.