Il Governo emana annualmente un mandato per la Festa federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento, in cui sottolinea l'importanza di questa festività.
Il mandato della Festa federale di preghiera viene letto nelle chiese.
Art. 2 Colletta
Nel giorno federale di preghiera, di pentimento e di ringraziamento si effettua in tutte le chiese del Cantone una colletta per scopi di utilità pubblica.
Il Governo decide l'impiego della colletta e informa della sua destinazione in annesso al mandato.
Art. 3 Organizzazione
La sovrastanza comunale organizza la colletta d'intesa con le autorità ecclesiastiche e spedisce il ricavo alla Ragioneria di Stato.
Art. 4 Esecuzione
Il Governo eseguisce la presente ordinanza ed emana istruzioni eventualmente necessarie.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1o marzo 1971 e sostituisce il decreto circa la pubblicazione di un mandato relativo alla Festa federale di ringraziamento, emanato dal Gran Consiglio il 27 giugno 1846, e l'ordinanza concernente la colletta in occasione della Festa federale di preghiera, emanata dal Gran Consiglio il 30 novembre 1916.
Art. 6
L'articolo 19 del regolamento organico del Gran Consiglio, del 29 maggio 1956/30 novembre 1966, viene così nuovamente formulato: