Il Governo è competente per il conferimento del carattere obbligatorio generali ai contratti collettivi di lavoro e per la loro abrogazione.
Art. 2
Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità viene incaricato dell'esecuzione della procedura.
Art. 3
L'Ufficio per industria, arti e mestieri e lavoro funge da organo di controllo.
Art. 4
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sostituisce l'ordinanza d'esecuzione del decreto federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro, emanata dal Governo il 12 aprile 1946.