Al Governo spetta la vigilanza generale sul monopolio del sale. Esso designa la rappresentanza del Cantone nel Consiglio di amministrazione dell'Unione delle saline svizzere del Reno.
Il Governo può emanare disposizioni di attuazione della legge e dell'ordinanza.
Art. 2 Esecuzione
Il Dipartimento delle finanze e militare è competente per l'esecuzione della legge e della presente ordinanza, ove l'esecuzione non sia esplicitamente riservata al Gran Consiglio o al Governo.
Art. 3 Entrata in vigore
Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore.
A tal data è abrogata l'ordinanza d'esecuzione della legge sul monopolio del sale, emanata il 26 novembre 1960 e modificata il 20 novembre 1964 e il 23 febbraio 1973.