173.210
Regolamento
concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti
di servizio nell’Amministrazione cantonale
(del 15 ottobre 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamato l’art. 74 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 1
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.
Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato.
Condizioni d’uso
Art. 2
La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.
È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.
L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.
Cessazione del contratto di diritto amministrativo
Art. 3
Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.
Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.
Canone di locazione
Art. 4
Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.
Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.
I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.
Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio:
-
le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);
-
l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);
-
il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;
-
la tassa rifiuti.
Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.
Competenze
Art. 5
La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.
Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.
Responsabilità
Art. 6
L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario dell’appartamento.
Ricorsi
Art. 7
Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Norma transitoria
Art. 8
I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti.
Entrata in vigore
Art. 9
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2003, 278.
Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.