visto il messaggio 13 dicembre 1989 n. 3563 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1
È stanziato un credito quadro annuale di fr. 300’000.-- per il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera.
Art. 2
La suddivisione del credito quadro in singoli crediti di impiego è delegata al Consiglio di Stato. I crediti di impiego saranno giustificati nel messaggio sul preventivo.
Art. 3
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.