Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione[1]

144.100Law1 gen 1900

144.100

Legge

di applicazione della legge federale sull’armonizzazione

dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

(del 5 giugno 2000)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

  • visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;

  • visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;

  • viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa);

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

Essa persegue lo scopo:

a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;

b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;

c) di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

Essa si applica:

a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;

b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);

c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2.

Autorità competenti

Art. 2 — Il Consiglio di Stato designa:

a) il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);

b) il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).

Capitolo secondo

Armonizzazione dei registri

Consiglio di Stato

Art. 2a

Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.

Servizio

Art. 2b

Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare:

a) coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);

b) organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;

c) è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.

Comuni

Art. 2c

Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:

a) adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;

b) mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;

c) collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).

Capitolo terzo

Banca dati Movimento della popolazione

Consiglio di Stato

Art. 3

Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:

a) il catalogo dei dati di Movpop;

b) ...;

c) le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;

d) le modalità d’accesso a Movpop;

e) la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale;

f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.

Proprietà dei dati

Art. 4

...

I dati sono proprietà del Comune.

L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

Origine, aggiornamento e scambio dei dati

Art. 5

I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

Autorizzazione d’accesso:

1. ai Comuni

Art. 6

Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

2. all’amministrazione cantonale

Art. 7

Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

3. a terzi

Art. 8

Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.

L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.

Autorizzazione tecnica

Art. 9

Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

Rimedi giuridici

Art. 10

Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo quarto

Disposizioni finali

Protezione dei dati

Art. 11

Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

Disposizioni esecutive

Art. 11a

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 12

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2001, 281.

Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.

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