Legge cantonale sul registro di commercio

224.100Law1 gen 1900

224.100

Legge

cantonale sul registro di commercio

(del 12 marzo 1997)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

  • visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;

  • visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Organizzazione

Art. 1

È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.

Autorità di vigilanza

Art. 2

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.

Controllo cantonale delle finanze

Art. 3

La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.

Art. 4-5

Rimedi di diritto

Art. 6

Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.

Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 7

Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione

Art. 8

Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).

Pubblicazioni

Art. 9

Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).

Tasse

Art. 10

L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.

Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.

Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128.

Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.

Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.

Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260.

Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.

Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

Approvazione federale: 21 maggio 1997.

Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.

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