224.100
Legge
cantonale sul registro di commercio
(del 12 marzo 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
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visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;
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visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Organizzazione
Art. 1
È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.
Autorità di vigilanza
Art. 2
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.
Controllo cantonale delle finanze
Art. 3
La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.
Art. 4-5
…
Rimedi di diritto
Art. 6
Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.
Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 7
…
Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione
Art. 8
Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).
Pubblicazioni
Art. 9
Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).
Tasse
Art. 10
L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.
Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.
Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.
Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.
Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260.
Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
Approvazione federale: 21 maggio 1997.
Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.