130.350
Regolamento
concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto
umanitario internazionale
(del 15 gennaio 2002)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Ritenuto di consolidare e meglio disciplinare la prassi esistente in materia di aiuto internazionale, quale espressione del principio di solidarietà e contributo per perseguire a lungo termine un migliore equilibrio nell’ambito della comunità internazionale, considerato comunque che il tema rientra prioritariamente nelle competenze della Confederazione
risolve:
Capitolo I
Cooperazione allo sviluppo
Scopo
Art. 1
La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.
Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in particolare:
a) l’educazione, la formazione e la cultura,
b) l’assistenza alle famiglie e la salute pubblica,
c) l’infrastruttura, segnatamente nel campo della produzione agricola, dell’alloggio primario e dei servizi di urbanizzazione essenziali.
Art. 2
La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:
a) aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;
b) aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;
c) partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.
Procedura
Art. 3
L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione.
L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni.
Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario.
Capitolo II
Aiuto umanitario
Scopo
Art. 4
L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato.
Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche.
Art. 5
L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:
a) aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle organizzazioni nazionali citate all’art. 2, lett. b;
b) in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da organizzazioni cantonali come all’art. 2, lett. a);
c) partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.
Procedura
Art. 6
Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento dettati dall’urgenza.
Sostegno di azioni che salvaguardano
i diritti dell’uomo
Art. 7
Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole.
Capitolo III
Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza.
Disposizioni finali
Finanziamento
Art. 8
Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo.
In base al rendiconto annuale il Consiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati.
Competenza
Art. 9
L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.
Disposizioni finali
Art. 10
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2002, 14.
Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.