550.100
Legge
sull’ordine pubblico
(LOrP)
del 23 novembre 2015 (stato 12 dicembre 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo
Art. 1
La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.
Infrazioni
a) di competenza del municipio
Art. 2
Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:
a) praticano l’accattonaggio;
b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l’autorità quando è avvenuta;
c) omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l’articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
h) praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;
i) …
l) …
…
b) di competenza del ministero pubblico
Art. 3
Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:
a) sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico;
b) spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.
c) di competenza della magistratura dei minorenni
Art. 4
Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.
Ammontare della multa
Art. 5
Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10’000.– franchi.
La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
Procedura e rimedi giuridici
Art. 6
La procedura e i rimedi giuridici sono retti:
a) dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all’articolo 2;
b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all’articolo 3;
c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.
I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2.
Direttive di applicazione
Art. 7
Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali.
Abrogazione
Art. 8
La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.
Norma transitoria
Art. 9
Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.
Entrata in vigore
Art. 10
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.
Pubblicata nel BU 2016, 194.
Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340.
Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340.
Cpv. abrogato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340; precedente modifica: BU 2019, 396.
Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.