442.310
Regolamento
della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
(del 16 dicembre 2014)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti il messaggio 11 marzo 1966 n. 1353 del Consiglio di Stato e l’art. 3 cpv. 2 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986,
decreta:
Art. 1
Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca).
Art. 2
La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso:
a) la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte ad essa affidate, con particolare riferimento alla cultura artistica regionale e lombarda antica e moderna;
b) …;
c) la mediazione culturale, la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico.
Art. 3
La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva designata dal Consiglio di Stato.
Art. 4
Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo con la politica museale del Cantone.
Art. 5
La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare:
a) verifica e approva il programma espositivo annuale o pluriennale;
b) sostiene la Pinacoteca presso le autorità;
c) favorisce le relazioni con altri musei cantonali, svizzeri ed esteri;
d) esprime il proprio parere sulle acquisizioni e sul prestito di opere d’arte appartenenti alla collezione;
e) prende posizione su eventuali contestazioni circa l’attività della Pinacoteca;
f) suggerisce attività espositive o culturali.
La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).
La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.
Art. 6
Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.
Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
Le altre spese sono assunte dal Cantone.
Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato.
Art. 7
La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita:
a) al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 5’000.–;
b) alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 5’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.–.
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Pubblicato nel BU 2014, 564.
Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.
Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.