405.600•Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati
405.600Concordat1 gen 1900
(del 20 febbraio 2003)
L’accordo si applica al settore secondario I e secondario II.
L’accordo regola, nell’ambito dei cicli di studi proposti per promuovere in tutti i campi gli allievi superdotati,
a. l’accesso intercantonale a queste scuole,
b. lo statuto degli allievi,
c. i contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devono versare agli organismi responsabili di queste scuole.
Gli accordi intercantonali che regolano la corresponsabilità o la partecipazione finanziaria delle scuole o che prevedono dei contributi per la frequenza scolastica divergenti da quelli qui fissati, hanno precedenza sul presente accordo.
Nell’annesso sono precisati
a. i cicli di studi (breve descrizione compresa) ai quali si applica questo accordo,
b. l’importo dei contributi che i cantoni di domicilio degli allievi devono versare per la frequenza della scuola fuori cantone,
c. le offerte scelte da ogni cantone per i propri domiciliati,
d. le condizioni in base alle quali i cantoni firmatari sono disposti a pagare.
I cicli di studi che sottostanno quest’accordo, adempiono le seguenti condizioni:
a. incoraggiano in modo mirato la dote particolare di un allievo,
b. garantiscono una formazione scolastica o professionale con diploma finale riconosciuto e
c. offrono un sostegno concreto agli allievi affinché possano coniugare le doti particolari e la formazione e sviluppare in modo armonioso tutte le loro attitudini.
Il cantone dove ha sede la scuola inoltra una richiesta d’iscrizione per un ciclo di studi che soddisfa le esigenze enunciate nell’art. 3.
Il segretariato registra nell’annesso il ciclo di studi per il quale è stata inoltrata la richiesta.
Il cantone debitore è il cantone di domicilio. La ripartizione e la fatturazione interna delle spese avviene secondo le relative disposizioni cantonali.
Il cantone può legare la sua disponibilità di pagamento a delle condizioni (per es. garanzia d’assunzione delle spese).
Vale come cantone di domicilio:
a. per gli allievi maggiorenni, il cantone dove hanno domicilio legale attuale in materia di sussidi di studio,
b. per gli allievi minorenni, il cantone dove i genitori hanno il loro domicilio civile attuale o dove ha sede l’autorità tutelare competente.
I cantoni dove hanno sede le scuole stabiliscono il montante dei contributi per i cicli di studi registrati nell’annesso.
Si applicano i seguenti principi:
a. i contributi sono calcolati per allievo e per semestre,
b. i contributi servono a coprire le spese di formazione scolastica e le spese relative al sostegno degli allievi (art. 3, cpv. 1, let. c); non servono per coprire le spese di vitto e d’alloggio, e nemmeno per coprire le misure specifiche allo sviluppo della dote particolare,
c. il contributo per gli allievi fuori cantone non deve superare quello versato dagli allievi domiciliati nel cantone dove ha sede la scuola.
Il montante dei contributi vale per il periodo di un anno.
I cantoni dove le scuole hanno sede, o le scuole stesse, accordano agli allievi il cui cantone di domicilio ha dichiarato la sua disponibilità al pagamento, gli stessi diritti che concedono ai propri allievi.
Gli allievi che provengono da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento, per il ciclo di studi proposto, non hanno diritto all’uguaglianza di trattamento. Hanno accesso ad un ciclo di studi, solo dopo l’ammissione di tutti gli allievi provenienti da cantoni che hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento.
Gli allievi provenienti da cantoni che non hanno dichiarato la loro disponibilità al pagamento devono versare oltre alle tasse scolastiche un montante corrispondente almeno all’importo dei contributi definiti all’art. 7.
Le scuole possono riscuotere dai loro allievi delle tasse scolastiche appropriate.
Le tasse scolastiche per gli allievi che seguono la stessa formazione e che frequentano una scuola riservata ai superdotati e sottomessa al presente accordo, comprese le tasse per gli allievi provenienti dal cantone dove ha sede la scuola, devono essere uguali.
Il cantone dove ha sede l’istituto determina per ogni scuola il luogo di pagamento.
Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
Ha i seguenti compiti:
a. informazione dei cantoni firmatari,
b. coordinamento, e
c. regolamentazione delle questioni relative all’esecuzione e alla procedura.
Le spese del segretariato dovute all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e determinate in funzione del numero degli abitanti. Sono fatturate annualmente. Le spese per analisi straordinarie, concernenti solo certi cantoni o certe scuole, possono essere addebitate ai cantoni coinvolti.
Una commissione arbitrale è incaricata di dirimere tutte le contestazioni che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.
La commissione è composta da tre membri designati dalle parti. In caso di mancato accordo, il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.
Le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969 (RS 279) trovano applicazione.
Le decisioni dell’istanza arbitrale sono definitive.
Le dichiarazioni d’adesione al presente accordo devono essere comunicate al Segretariato generale della CDPE. Con la loro adesione i cantoni s’impegnano a fornire, secondo prescrizione, i dati necessari per l’applicazione del presente accordo.
Il presente accordo entra in vigore con l’adesione di al minimo tre cantoni, al più presto con l’inizio dell’anno scolastico 2004/2005.
La modifica dell’annesso (lista dei cicli di studi) è possibile all’inizio di ogni anno scolastico.
I nuovi cicli di studi sono iscritti nell’annesso a condizione che sia stata inoltrata richiesta al segretariato entro la fine dell’anno civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.
Ogni modifica della disponibilità a pagare o delle condizioni relative deve essere annunciata al segretariato entro la fine dell’anno civile che precede l’anno scolastico per il quale sono previste le modifiche.
L’accordo può essere modificato con il consenso della maggioranza di due terzi dei cantoni firmatari.
L’accordo può essere disdetto con un termine di due anni mediante dichiarazione scritta indirizzata al segretariato entro il 31 luglio. La disdetta è possibile solo dopo cinque anni di adesione.
Gli obblighi derivanti da quest’accordo per gli allievi che al momento della disdetta sono iscritti ad una scuola riservata ai superdotati restano invariati fino alla loro uscita, quando
a. un cantone disdice l’accordo, o
b. un cantone disdice la sua disponibilità a pagare per il ciclo di studi.
Il diritto all’uguaglianza di trattamento (art. 9) resta valido analogamente.
Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo in base alla propria legislazione. Gode degli stessi diritti e sottostà ai medesimi obblighi degli altri cantoni firmatari.
Berna, 20 febbraio 2003 In nome della Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Hans Ulrich Stöckling
Il segretario generale: Hans Ambühl
Pubblicato nel BU 2014, 273.
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