873.116
Direttiva
concernente i requisiti essenziali di qualità per gli istituti
di cura per anziani
(Direttiva sulla qualità)
(del 15 dicembre 2003)
IL MEDICO CANTONALE
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In ossequio agli articoli 5, 6, 67 e 80 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (in seguito: Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
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richiamate le autorizzazioni d’esercizio rilasciate ad ogni istituto di cura dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 81 Legge sanitaria;
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accertata la necessità di aggiornare le «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione interna, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino» del 14 maggio 1993;
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tenuto conto delle raccomandazioni formulate dall’apposito gruppo di lavoro «Qualità negli Istituti di cura per persone anziane», istituito dal Dipartimento della sanità e della socialità il 10 luglio 2000, e contenute nel rapporto «La promozione della qualità negli istituti di cura per persone anziane» (Salute pubblica No. 11);
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in collaborazione con l’Ufficio di sanità e la Sezione del sostegno a enti e attività sociali,
emana la seguente Direttiva:
Principio
Art. 1
Il rilascio e il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio di ogni Istituto di cura per persone anziane sono subordinati al rispetto dei requisiti essenziali di qualità elencati nell’allegato 1.
Essi riguardano segnatamente l’organizzazione interna dell’istituto, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari in esso attivi, nonché alcuni compiti della direzione.
In conformità con la letteratura specialistica, i presenti requisiti di qualità sono suddivisi in tre categorie: requisiti strutturali (S), requisiti procedurali (P) e requisiti di risultato (R).
Verifica
Art. 2
La verifica dei requisiti essenziali di qualità è basata sull’autodichiarazione di conformità.
Ogni Istituto di cura per anziani produce annualmente un’autodichiarazione di conformità ai presenti requisiti.
Ove le circostanze lo richiedono, il Medico cantonale effettua, anche senza preavviso, un’ispezione di verifica. Parimenti esso può richiedere un’autodichiarazione supplementare.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente Direttiva, gli istituti ricevono le istruzioni relative alle modalità e ai tempi dell’autodichiarazione di conformità.
Competenze
Art. 3
La direzione dell’Istituto di cura per anziani è competente per la corretta applicazione dei presenti requisiti essenziali di qualità.
Ove non specificato, per Direzione s’intende l’azione congiunta e concordata della direzione sanitaria e amministrativa.
Costi
Art. 4
I costi derivanti dalla realizzazione e dalla dichiarazione dell’ottemperanza dei presenti requisiti sono a carico degli istituti.
Pubblicazione
Art. 5
La presente Direttiva è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle legge e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Essa sostituisce le «Prescrizioni dipartimentali riguardanti l’organizzazione interna, l’effettivo, le qualifiche e la formazione degli operatori sanitari attivi negli Istituti di cura per persone anziane del Cantone Ticino» del 14 maggio 1993.
Comunicazione
Art. 6
Comunicazione: Direzione amministrativa e sanitaria di ogni Istituto di cura del Cantone Ticino; Collegio dei medici responsabili delle case per anziani sussidiate dallo Stato, Viganello; ARODEMS, Viganello; Associazione delle case ticinesi di riposo per persone anziane, Locarno; Ordine dei Medici del Cantone Ticino, Rivera; Associazione svizzera delle infermiere, sezione Ticino, Chiasso; Associazione svizzera della geriatria, riabilitazione e lungodegenza, Monteggio; Società ticinese dei medici geriatri, Lugano; Associazione dei Comuni in ambito socio-sanitario, Lugaggia; Scuola superiore per le formazioni sanitarie, Stabio; Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; Dipartimento della sanità e della socialità, Bellinzona; Divisione della salute pubblica, Bellinzona; Divisione dell’azione sociale, Bellinzona; Ufficio di sanità, Bellinzona; Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Bellinzona; Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona; santésuisse Ticino, Bellinzona; Farmacista cantonale, Mendrisio.
Bellinzona, 15 dicembre 2003 Il Medico cantonale
I. Cassis
Pubblicato nel BU 2003, 426.
Allegato 1.
Requisiti essenziali di qualità