801.140
Regolamento
del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;
viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,
decreta:
Principio
Art. 1
Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.
Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.
Operatori sanitari
Art. 2
Strutture e servizi sanitari
Art. 3
Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo
Art. 4
Medicamenti e dispositivi medici
Art. 5
Polizia mortuaria
Art. 5a
Fotocopie e lavori di cancelleria
Art. 6
Disposizioni abrogative
Art. 7
Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Pubblicato nel BU 2008, 720.
Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.
Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.
Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.