Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

821.150Ordinance1 gen 1900

821.150

Regolamento

concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

(del 18 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

  • gli art. 4, 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Scopo

Art. 1

Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie:

  • difterite

  • tetano

  • pertosse

  • poliomielite

  • morbillo

  • parotite

  • rosolia

  • haemophilus influenzale tipo b

  • epatite B

  • influenza

Vaccinazioni straordinarie

Art. 2

In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.

Direttive del Medico cantonale

Art. 3

Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.

Valutazione della copertura vaccinale

Art. 4

Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.

A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.

Norma abrogativa ed entrata in vigore

Art. 5

Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 2003, 76.

Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.

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