821.150•Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili
821.150Ordinance1 gen 1900
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}(del 18 febbraio 2003)
richiamati:
Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie:
difterite
tetano
pertosse
poliomielite
morbillo
parotite
rosolia
haemophilus influenzale tipo b
epatite B
influenza
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.
Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 2003, 76.
Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.