821.150
Regolamento
concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili
(del 18 febbraio 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
- gli art. 4, 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);
decreta:
Scopo
Art. 1
Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie:
Vaccinazioni straordinarie
Art. 2
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.
Direttive del Medico cantonale
Art. 3
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.
Valutazione della copertura vaccinale
Art. 4
Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.
Norma abrogativa ed entrata in vigore
Art. 5
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 2003, 76.
Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.