813.350
Regolamento
sui medici delegati
(del 30 settembre 1998)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli art. 22, 23, 26, 27 e 64 cpv. 2 della legge 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria),
decreta:
Scopo
Art. 1
Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati.
Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’applicazione di questo regolamento.
Circondari sanitari
Art. 2
Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.
Per ogni circondario è designato un medico delegato.
Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.
Medici delegati
Art. 3
Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal regolamento.
Il Dipartimento, previo pubblico concorso, designa i medici delegati entro l’anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata di quattro anni.
Compiti dei medici delegati
Art. 4
Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario.
Spetta in particolare al medico delegato:
a) l’esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva richiesti dalle circostanze e d’intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;
b) l’attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;
c) l’esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;
d) l’esecuzione dei compiti di medicina legale, forense e ufficiale, ordinati dall’Autorità giudiziaria e dal Medico cantonale, o richiesti dall’Autorità di polizia. Per l’esecuzione delle ispezioni su cadaveri può valersi della collaborazione dell’Istituto cantonale di patologia;
e) la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d’informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.
Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.
Il medico delegato s’impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.
Collegio dei medici delegati
Art. 5
I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.
I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.
Presidente del collegio
Art. 6
Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li riunisce almeno una volta all’anno per giornate di studio e di aggiornamento e stende un programma e un rapporto d’attività.
È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.
Indennità
a) principio
Art. 7
I medici delegati, per l’esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità fissate in questo regolamento. Lo Stato riconosce un’indennità di base e un compenso per ogni prestazione particolare.
Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 sono aumentate del 10% quando l’indice svizzero dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicembre 1997), un aumento del 10%. L’adeguamento avviene il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’aumento (10%).
b) indennità di base
Art. 8
L’indennità di base è di fr. 2000.-- annui.
Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato per la sua collaborazione con l’autorità sanitaria e per le mansioni di carattere generico, che non possono essere quantificate in modo specifico.
L’indennità di base può essere aumentata in base ad accordi particolari per situazioni straordinarie.
c) tariffa per prestazioni particolari
Art. 9
I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM):
d) tariffa applicabile
Art. 10
Per prestazioni date prevalentemente a favore dei privati, i medici delegati possono esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT-FTAM):
e) tariffa per prestazioni medico-legali e di polizia
Art. 11
Per prestazioni medico-legali ordinate dall’Autorità giudiziaria, dal Medico cantonale, dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcolati secondo la seguente tariffa:
Art. 12
Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un intervento di polizia, il Medico cantonale, d’intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo.
La retribuzione a carico del Dipartimento delle istituzioni è di:
Turni e recapiti sono comunicati ai posti di polizia e agli organi di esecuzione della pena interessati; eventuali costi per il collegamento (apparecchi di ricerca persona) sono assunti dallo Stato.
f) tariffe speciali
Art. 13
Tariffe per l’esecuzione di compiti speciali organizzativi, promozionali ed informativi, connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere aggiunte dal Dipartimento.
Pagamento delle prestazioni
Art. 14
Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno civile sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano all’Ufficio di sanità del Dipartimento, alla fine dell’anno.
Controllo
Art. 15
L’Ufficio di sanità esercita il controllo sull’esatta applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.
Contro le decisioni dell’Ufficio di sanità è dato reclamo.
Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Norma transitoria
Art. 16
I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni previste da questo regolamento salvo l’espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.
Norma finale
Art. 17
È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 1998, 301.
Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.