402.185
Direttiva
concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole
(dell’11 giugno 2007)
IL MEDICO CANTONALE
Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;
tenuto conto della necessità di regolare l’impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche;
in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
sentito l’avviso del Collegio dei medici scolastici,
emana la seguente Direttiva:
Art. 1
I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.
Art. 2
In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.
Art. 3
Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.
Art. 4
La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.
Pubblicata nel BU 2007, 484.