Regolamento sul servizio medico nelle zone di montagna (RMont)[1]

805.110Ordinance1 gen 1900

805.110

Regolamento

sul servizio medico nelle zone di montagna

(RMont)

(del 26 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont),

decreta:

Istanza amministrativa e di vigilanza

Art. 1

L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione della LMont.

Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.

Caratteristiche della convenzione

Art. 2

Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare:

a) gli impegni che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione su tutto l’arco dell’anno;

b) l’espressione “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo medico;

c) l’indennità di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e delle condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della stessa;

d) la durata della convenzione e le condizioni di disdetta.

Obblighi del medico contraente

Art. 3

Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.

Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.

Assenza del medico contraente

Art. 4

In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale.

Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati:

a) l’Autorità cantonale di vigilanza;

b) i Municipi dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la popolazione.

Versamento dell’indennità

Art. 5

L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate mensili posticipate.

Contributi sociali

Art. 6

L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi dell’AVS/AI/IPG/AD e della LAINF per gli infortuni professionali.

Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica l’attuazione.

Art. 7

Entrata in vigore

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1999, 22.

Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.

Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-171.

Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.

Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.

Lett. introdotta dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.

Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019, 421.

Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019, 421.

Art. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-171.

Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.

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