805.110
Regolamento
sul servizio medico nelle zone di montagna
(RMont)
(del 26 gennaio 1999)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (LMont),
decreta:
Istanza amministrativa e di vigilanza
Art. 1
L’Area di gestione sanitaria è l’istanza designata dal Consiglio di Stato per l’applicazione della LMont.
Essa esercita l’attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio medico nelle zone di montagna.
Caratteristiche della convenzione
Art. 2
Nel modello di convenzione di cui all’art. 3 cpv. 1 lett. b) LMont sono stabiliti in particolare:
a) gli impegni che il medico contraente deve adempiere per garantire il servizio nella circoscrizione su tutto l’arco dell’anno;
b) l’espressione “medico contraente” può riferirsi a un solo medico, a più medici o a un circolo medico;
c) l’indennità di cui ha diritto il medico contraente, tenuto conto della vastità della circoscrizione e delle condizioni topografiche che la caratterizzano, nonché le modalità di versamento della stessa;
d) la durata della convenzione e le condizioni di disdetta.
Obblighi del medico contraente
Art. 3
Il medico contraente si impegna a garantire il servizio medico-sanitario sull’arco di tutta la giornata e per tutto l’anno nei riguardi delle persone che risiedono in forma stabile o soggiornano transitoriamente nella circoscrizione di sua competenza.
Esso si impegna in particolare ad eseguire consultazioni e visite ai pazienti in base ai disposti contenuti nella convenzione e agli accordi intervenuti tra il medico stesso e i Comuni che formano la circoscrizione.
Assenza del medico contraente
Art. 4
In caso di assenza per giorni di riposo, vacanze, servizio militare, malattia, infortunio, aggiornamento o altro, il medico contraente affida a proprie spese l’incarico di svolgere il mandato che gli è stato affidato ad un altro medico autorizzato all’esercizio dall’Autorità cantonale.
Di quanto previsto al cpv. 1 devono essere tempestivamente informati:
a) l’Autorità cantonale di vigilanza;
b) i Municipi dei Comuni interessati, affinché questi abbiano ad informare in modo conveniente la popolazione.
Versamento dell’indennità
Art. 5
L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è versata dall’Area di gestione sanitaria in rate mensili posticipate.
Contributi sociali
Art. 6
L’indennità di cui all’art. 5 cpv. 1 LMont è assoggettata ai contributi sociali ai sensi dell’AVS/AI/IPG/AD e della LAINF per gli infortuni professionali.
Il Cantone effettua il riversamento dei contributi sociali agli enti assicurativi o ne verifica l’attuazione.
Art. 7
…
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 1999, 22.
Titolo modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-171.
Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
Lett. modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
Lett. introdotta dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121.
Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019, 421.
Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2019, 421.
Art. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 121; precedente modifica: BU 2011, 130-171.
Entrata in vigore: 29 gennaio 1999 - BU 1999, 22.