812.110•Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze)
812.110Law1 gen 1900
(del 3 dicembre 2002)
richiamata la Legge autoambulanze,
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Legge autoambulanze e stabilisce i criteri di organizzazione e le modalità di finanziamento del servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (di seguito soccorso sanitario).
Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.
Il Cantone è suddiviso in 5 comprensori delimitati come segue:
Tre Valli (distretti di Blenio, Leventina e Riviera ./. Claro)
Bellinzonese (distretti di Bellinzona ./. Isone e Medeglia + Claro)
Locarnese (distretti di Locarno e Vallemaggia)
Luganese (distretto di Lugano + Isone, Medeglia e Campione d’ltalia ./. Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
Mendrisiotto (distretto di Mendrisio + Maroggia, Melano, Arogno, Brusino Arsizio e Rovio)
Il Dipartimento stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità dei servizi di soccorso sanitario mediante apposite direttive.
Essi concernono segnatamente:
l’immediatezza d’intervento,
la composizione degli equipaggi,
la dotazione in personale operativo,
la formazione continua del personale professionale e volontario,
le modalità di mobilizzazione,
la composizione del parco veicoli (autoambulanze, automediche e veicoli comando),
la dotazione in attrezzature e materiale medico-tecnico,
le strutture di conduzione ed amministrative,
le strutture logistiche.
Il Dipartimento si avvale della consulenza tecnica della Federazione cantonale ticinese servizi autolettiga (di seguito Federazione).
Il Dipartimento è competente per l’approvazione dei regolamenti comunali e consortili (per i Servizi gestiti direttamente dagli enti pubblici interessati) e delle convenzioni nei casi previsti dall’art. 10 della Legge.
La relativa istanza deve essere corredata da:
convenzione (art. 10 Legge),
statuto e regolamento,
effettivo del personale impiegato a titolo professionale e volontario e relativa formazione sanitaria,
effettivo e descrizione dei veicoli e delle attrezzature in dotazione,
certificazione di allacciamento alla centrale cantonale di allarme.
Il Dipartimento verifica la conformità dei Servizi ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla Legge.
Le tariffe praticate come pure gli accordi tariffali stipulati con enti assicurativi o altri istituti devono essere preventivamente approvate dal Dipartimento.
Le negoziazioni tariffali con gli enti assicurativi sono di competenza della Federazione (art. 15 cpv. 2 lett. c Legge).
La Federazione emette delle raccomandazioni (linee guida) per la fatturazione di prestazioni che non rientrano nella LAMal.
I costi riconosciuti per il computo dei sussidi di esercizio sono quelli derivanti dall’applicazione dei criteri giusta l’art. 4 (requisiti) e calcolati sulla base della contabilità analitica e finanziaria.
Il calcolo del pro-capite cantonale, riferito alla popolazione legale permanente più recente, avviene in base alla formula seguente:
Costi totali riconosciuti
./. ricavi da prestazioni
./. sussidi cantonali
= pro-capite teorico cantonale
./. altri contributi e ricavi da altre attività
= pro-capite regionale.
I conti preventivi dei servizi devono essere trasmessi, per approvazione del dipartimento, entro fine ottobre corredati da:
conto d’esercizio
dettaglio dei costi per il personale
dettaglio degli investimenti.
Il Consiglio di Stato determina i sussidi sulla base dei conti consuntivi, che devono essere presentati, entro fine giugno corredati dalla documentazione di cui al cpv. 3.
Le domande di sussidio agli investimenti sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.
La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.
L’acquisto è subordinato all’autorizzazione dell’autorità competente per la concessione del sussidio.
Sono ammesse al beneficio del sussidio i veicoli, le relative attrezzature ed i sistemi di comunicazione che rientrano nei limiti dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento. I sussidi sono versati ad acquisto avvenuto e comprovato.
Le domande di sussidio per i corsi di formazione sono inoltrate dai singoli enti per il tramite della Federazione che ne regola le modalità.
La concessione del sussidio è di competenza dell’Area di gestione sanitaria sino ad un importo di fr. 10’000.--; per importi superiori è competente il Dipartimento.
Prima dell’inizio del corso deve essere chiesta l’autorizzazione all’autorità competente per la concessione del sussidio, presentando il programma di formazione ed il preventivo di spesa.
La concessione del sussidio può essere subordinata ad ulteriori condizioni particolari.
La centrale cantonale di allarme, Ticino Soccorso 144, riceve le chiamate, le distribuisce e coordina gli interventi di soccorso sanitario.
A questo scopo, tutti i servizi e gli enti coinvolti in operazioni di soccorso, informano tempestivamente la centrale Ticino Soccorso 144 delle richieste di soccorso sanitario loro pervenute.
Il Consiglio di Stato stipula una convenzione con la Federazione alfine di disciplinare l’organizzazione e le modalità di funzionamento della condotta sanitaria nell’ambito del dispositivo incidente maggiore (DIM).
Le domande degli enti, intese ad ottenere dilazioni per l’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni ai requisiti prescritti dalla Legge autoambulanze, sono sottoposte per avviso alla Federazione.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Federazione deve presentare gli statuti per l’approvazione del Consiglio di Stato.
È abrogato il regolamento di applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei servizi autolettiga del 24 maggio 1977 (del 7 aprile 1978).
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002, 435.
Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
Cpv. modificato dal DE 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 127-168.
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