853.500
Decreto legislativo
concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
del 15 dicembre 2015 (stato 1° gennaio 2023)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti i messaggi 26 maggio 2014 n. 6945 e 1° ottobre 2014 n. 6945A del Consiglio di Stato,
richiamati:
– l’art. 39 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
– gli art. 63 e seg. della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
– i pareri espressi dalle Conferenze regionali della sanità;
visto il rapporto 30 novembre 2015 n. 6945 R1 - 6945A R1 della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera,
decreta:
Art. 1
È adottato il seguente elenco di istituti comprensivo dei mandati ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal e degli art. 63 e segg. LCAMal.
-
Istituti somatico-acuti
-
Istituti di riabilitazione
-
Istituti di psichiatria
Art. 1
bis
L’attribuzione dei mandati è basata sul modello sviluppato dal Cantone di Zurigo in merito ai gruppi di prestazione della pianificazione ospedaliera, corredato dei rispettivi requisiti.
Il Consiglio di Stato può aggiornare mandati e requisiti, adattandoli alla realtà cantonale, ogniqualvolta il Cantone di Zurigo attualizza il modello, nella misura in cui si tratta di adeguamenti formali e di lieve entità ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 LCAMal.
Gli aggiornamenti sono notificati agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.
Art. 2
È adottato il seguente elenco di istituti ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 LAMal:
Istituti per anziani suddivisi per regione e tipo di istituto
- Istituti per le cure palliative specialistiche in Casa per anziani
- Cure acute e transitorie (CAT) in Casa per anziani
- Strutture acute di minore intensità
- Istituti per invalidi
Art. 3
Gli istituti menzionati nel presente decreto legislativo devono adeguare la propria organizzazione ai nuovi mandati di prestazione entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Agli istituti, che figuravano sull’elenco del 29 novembre 2005, ma che non sono riconosciuti dal presente decreto ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal, è accordato un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine di procedere al ri-orientamento della propria attività e per permettere agli assicurati di portare a termine le proprie cure.
Art. 5
È data facoltà al Consiglio di Stato di decidere eventuali deroghe ai punti 3 e 4, sulla base di richieste documentate, presentate dai singoli istituti.
Art. 6
Il Consiglio di Stato può aggiornare il presente decreto legislativo nei limiti dell’art. 66 cpv. 3 LCAMal.
Art. 7
Conformemente agli art. 32 e 58 LAMal, 77 OAMal, 80, 81 e 82 (LSan), gli istituti figuranti sull’elenco dovranno effettuare controlli di qualità secondo le indicazioni del Dipartimento della sanità e della socialità.
Art. 8
Il Dipartimento della sanità e della socialità, tramite i propri servizi competenti, è incaricato di assicurare la consulenza necessaria e di verificare il rispetto delle condizioni stabilite con il presente decreto legislativo.
Art. 8
bis Il Consiglio di Stato presenta la lista dell’attribuzione dei mandati al Gran Consiglio dopo due anni dalla sua entrata in vigore per un suo aggiornamento specificando i criteri che ne determinano l’attribuzione ai diversi istituti in particolare:
– determinando sulla base del numero complessivo dei casi, il numero di centri necessari in Ticino per la rispettiva specialità;
– rispettando un numero minimo di casi trattati nelle diverse specializzazioni;
– condividendo l’impostazione strategica dell’EOC.
Art. 9
Il decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 29 novembre 2005 è abrogato.
Art. 10
Il presente decreto legislativo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. c) (PA). Contro lo stesso è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art. 53 LAMal).
Art. 11
Non appena cresciuto in giudicato, anche solo parzialmente, il presente decreto legislativo è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore; esso può fissare un’entrata in vigore differenziata.
Pubblicato nel BU 2016, 135.
Art. modificato dal DE 16.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 392; precedenti modifiche: BU 2016, 173 e 230.
Art. introdotto dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 193.
Tabella modificata dal DE 9.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 263.
Entrata in vigore: 15 marzo 2016 - BU 2016, 135.