853.350•Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal
853.350Decree1 gen 1900
(del 10 dicembre 2002)
richiamati:
la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, art. 41 cpv. 3, secondo il quale «se, per motivi d’ordine medico, l’assicurato ricorre ai servizi di un ospedale pubblico o sussidiato dall’ente pubblico, situato fuori dal suo Cantone di domicilio, il Cantone di domicilio assume la differenza tra i costi fatturati e quelli corrispondenti alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto ospedale»,
l’art. 72 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, ove si prescrive che «il Consiglio di Stato designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone»,
ricordato che a seguito degli accordi intervenuti su richiesta dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC), a partire dal 2003 la gestione delle ospedalizzazioni fuori Cantone non sarà più assicurata dall’EOC (cfr. Messaggio governativo n. 5177 del 27 novembre 2001);
considerato che per motivi di semplificazione della procedura e di razionalità amministrativa è indicato affidare la competenza di verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone e quella di rilasciare la garanzia finanziaria per tutte le ospedalizzazioni fuori Cantone alla medesima istanza;
sentito il Medico cantonale, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità
L’Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa garanzia finanziaria.
L’Ufficio è pure competente a decidere sull’assunzione da parte del Cantone dei costi delle prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone.
Le spese di partecipazione cantonale conseguenti all’applicazione dell’art. 41 cpv. 3 LAMal sono addebitate alla voce di spesa n. 295.364.003 «Contributi cantonali per le ospedalizzazioni fuori Cantone».
Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.
Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003 si applicano il diritto e la procedura previgenti.
I ricoveri ospedalieri autorizzati dall’Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima del 31 dicembre 2002 vengono addebitati all’EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse emergere una differenza tra il contributo assegnato all’EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta differenza verrà compensata tra il Cantone e l’EOC.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002, 455.
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