563.200
Regolamento
della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
(RLCPol)
del 27 giugno 2012 (stato 20 dicembre 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol),
decreta:
Regioni di polizia comunale
(art. 7 LCPol)
Art. 1
Le sette regioni di polizia comunale stabilite nell’art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell’allegato 1 al presente regolamento.
In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).
È riservato il diritto ad interventi d’urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d’appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell’evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.
Competenze e compiti delle polizie comunali
(art. 3 LCPol)
Art. 2
Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella sezione A dell’allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all’art. 107 della legge organica comunale.
In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell’art. 3 LCPol) per l’adempimento sull’arco dell’intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell’allegato 2 (sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della sezione A dell’allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.
Ulteriori competenze, di cui alla sezione B dell’allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L’eventuale delega non preclude l’intervento della polizia cantonale.
In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l’estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.
Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.
Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.
Convenzione
Art. 3
I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).
I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l’esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l’entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.
Nella formula calcolatoria che porta all’identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.
In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l’imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2500 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna.
Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un’apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le zone di frontiera o laddove si manifestano fenomeni particolari. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell’ambito di un eventuale conferimento, successivo all’entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell’art. 2 cpv. 3.
Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un’apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all’art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all’art. 2 cpv. 3.
Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all’art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l’insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l’assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).
Revoca delle competenze
Art. 4
Qualora l’una o l’altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all’art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d’intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all’inadempienza riscontrata.
In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l’esercizio delle competenze conferite.
Corpi misti
(art. 7 cpv. 5 e 6 LCPol)
Art. 5
I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.
Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all’art. 1 cpv. 2.
Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.
Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all’art. 3 cpv. 3.
Contestazioni
Art. 6
Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d’innanzi alla Sezione degli enti locali.
In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).
Norma transitoria
Art. 7
I comuni privi di un corpo di polizia comunale strutturato, sono tenuti a dotarsene o a sottoscrivere un’apposita convenzione con un comune dotato di un corpo di polizia comunale strutturato della medesima regione (art. 7 LCPol) o direttamente con il comune polo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
In caso di mancato adempimento a questo obbligo il Consiglio di Stato impone l’affiliazione del comune interessato ad un corpo di polizia comunale strutturato (art. 4 cpv. 4 LCPol), definendo contestualmente i costi per le prestazioni fornite.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.
Pubblicato nel BU 2012, 253.
Allegato 1
(art. 7 LCPol)
REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)
Chiasso, Balerna, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.
REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)
Mendrisio, Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Coldrerio, Maroggia, Melano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.
REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)
Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d’Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isone, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.
REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)
soppressa
REGIONE V (Bellinzonese, comune polo Bellinzona)
Bellinzona, Arbedo Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant’Antonino.
REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)
Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Vogorno.
REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)
Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.
REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)
Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Riviera, Serravalle.
Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)
Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)
A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l’entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)
B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d’intesa con la competente autorità di perseguimento penale)
LEGENDA
Titolo modificato dal R 13.10.2021; in vigore dal 15.10.2021 - BU 2021, 289.
Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.
Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.
Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.
Allegato modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191; precedente modifica: BU 2014, 199.
Allegato modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 345; precedenti modifiche: BU 2019, 145 e 197; BU 2020, 217; BU 2021, 289; BU 2022, 71.