851.400•Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità
851.400Law1 gen 1900
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}(del 21 giugno 1993)
vista la legge federale sull’assicurazione invalidità;
visto il messaggio 13 gennaio 1993 no. 4049 del Consiglio di Stato;
Capitolo I
Nell’ambito dell’Istituto delle assicurazioni sociali è costituito l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI).
L’Ufficio AI è un servizio amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità con personalità giuridica propria.
L’Ufficio AI ha sede a Bellinzona.
L’Ufficio AI applica la legislazione federale sull’assicurazione invalidità, secondo le direttive emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
L’Ufficio AI è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto attiene all’applicazione della legislazione federale sull’assicurazione invalidità.
Capitolo II
L’Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.
In particolare egli:
a) riceve, controlla e registra le richieste;
b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relativi al diritto alle prestazioni;
c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;
d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;
e) controlla l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati;
f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;
g) fornisce informazioni;
h) conserva gli incarti AI;
i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo;
l) rappresenta l’Ufficio AI verso terzi;
m) può delegare compiti ai suoi collaboratori;
n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.
I rapporti di servizio di tutti i collaboratori dell’Ufficio AI sono retti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.
Capitolo IIa
I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.
Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.
Capitolo III
La responsabilità per i danni cagionati dall’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto federale è regolata dal diritto federale (art. 70 LAVS).
La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto cantonale è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
I collaboratori dell’Ufficio AI rispondono nei confronti del Cantone per i danni da essi cagionati con atti illeciti, agendo intenzionalmente o per colpa grave.
La procedura è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
Il perseguimento ed il giudizio dei reati penali di cui all’art. 70 LAI sono deferiti all’autorità penale ordinaria.
Le sentenze cresciute in giudicato e le decisioni di non luogo a procedere devono essere trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione a norma dell’art. 90 cpv. 2 LAVS.
Capitolo IV
È data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro ogni decisione dell’Ufficio AI, ed in particolare:
a) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto a provvedimenti di integrazione (art. 8-27 LAI);
b) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad una rendita (art. 28-41 LAI);
c) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI).
Il Consiglio di Stato nomina il Tribunale arbitrale competente a pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti o mezzi ausiliari conformemente all’art. 26 cpv. 4 LAI.
Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull’organizzazione e ne determina la procedura.
Il Tribunale è composto di un Presidente e di quattro membri.
L’assicurazione federale per l’invalidità rimborsa all’Ufficio, previa approvazione dell’UFAS, le spese di esercizio derivanti dall’applicazione della legge federale e della presente legge.
…
…
La presente legge abroga il decreto legislativo concernente l’applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità del 28 dicembre 1961.
La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali del 6 aprile 1961 è così modificata:
m) dall’Ufficio AI.
La presente legge, decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore previa approvazione federale.
Pubblicata nel BU 1994, 137.
RS 831.20
Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
Capitolo introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.
Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.
Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714.
Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714; precedente modifica: BU 2002, 420.
Entrata in vigore: 1° agosto 1994 - BU 1994, 137.
Approvazione federale: 10 settembre 1993.