852.100
Legge
concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
del 29 novembre 2011 (stato 21 novembre 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– visto l’articolo 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP);
– visto l’articolo 84 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC);
– visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,
decreta:
Autorità di vigilanza
a. In materia di LPP
Art. 1
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).
b. In materia di fondazioni classiche
Art. 2
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.
c. Attribuzione della vigilanza a un’altra autorità
Art. 3
Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.
Rimedi giuridici
a. Istituti di previdenza professionale
Art. 4
Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:
a) le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993;
b) le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP;
c) le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP;
d) il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1 LPP.
È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
b. Fondazioni
Art. 5
Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.
Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.
Disposizioni di esecuzione
Art. 6
Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.
Entrata in vigore
Art. 7
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2012, 7.
Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 278.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.