563.210
Regolamento
(RUGraS)
del 1° giugno 2017 (stato 19 gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
– l’art. 9 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol);
– il regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
– la legge organica comunale del 10 marzo 1987;
– il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;
– la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
– il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 24 febbraio 2016;
– il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011,
decreta:
Scopo
Art. 1
Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le polizie comunali come pure tra queste e la polizia cantonale, definendo parametri e condizioni armonizzati in materia di gradi e stipendi e di formazione obbligatoria per tutti i Corpi.
Tale armonizzazione deve essere osservata in particolare per i bandi di concorso concernenti le funzioni di ufficiale e sottufficiale superiore.
Per tale ragione la Direzione del Dipartimento delle istituzioni è a disposizione dei Comuni per una verifica e un allineamento dei parametri nei bandi di concorso concernenti le funzioni menzionate al cpv. 2.
Categorie di Corpi di polizia comunali
Art. 2
A dipendenza della propria dimensione del Corpo in termini di personale con statuto di agente di polizia, esclusi quindi in particolare il personale amministrativo, gli assistenti e gli ausiliari, e limitatamente allo scopo di armonizzare i gradi e gli stipendi, si distinguono quattro categorie di Corpi di polizia comunali:
a) polizia polo 1 (Tabella A): sono i Corpi di polizia del Comune polo di una delle Regioni di cui all’art. 7 LCPol a partire da 100 agenti;
b) polizia polo 2 (Tabella B): sono i Corpi di polizia del Comune polo di una delle Regioni di cui all’art. 7 LCPol fino a 99 agenti;
c) polizia strutturata 1 (Tabella C): sono i Corpi di polizia di un Comune diverso da quelli menzionati all’art. 7 LCPol a partire da 16 agenti;
d) polizia strutturata 2 (Tabella D): sono i Corpi di polizia di un Comune diverso da quelli menzionati all’art. 7 LCPol fino a 15 agenti.
Gradi e stipendi
Art. 3
Per ognuna delle categorie ai sensi del presente regolamento sono definiti gradi, funzioni e stipendi a partire dalla funzione di aspirante fino a quella di comandante. I comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia, in particolare il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017 e il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt).
I dettagli sono contenuti nell’allegato.
Indennità e compensazione del lavoro straordinario
Art. 4
Le indennità e la compensazione del lavoro straordinario sono uniformate con le condizioni cantonali. I Comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia e non possono erogare indennità non previste da tali normative.
Art. 5
La formazione per ciascuna funzione e il relativo grado è definita nell’allegato. Essa di principio corrisponde alle esigenze per funzioni dirigenziali e di gendarmeria della polizia cantonale ed è vincolante anche per le polizie comunali.
Per le funzioni di condotta o specialistiche sussiste l’obbligo di formazione fino al 56° anno di età. Per coloro che assumono tali posizioni oltre il 56° anno di età, sono definiti dei percorsi formativi ad hoc, d’intesa tra il relativo Comandante e il Centro formazione di polizia (CFP).
Norme transitorie
Art. 6
I gradi e gli stipendi conseguiti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti. La decisione spetta al Comune competente.
Laddove il salario conseguito con il grado acquisito al 1° giugno 2017 dovesse risultare superiore all’importo massimo della classe di riferimento di cui all’allegato, sarà erogato un salario fisso corrispondente a quanto percepito a tale data.
Coloro che hanno assunto una funzione di condotta o specialistica dopo il 1° gennaio 2013 e ancora non dispongono della relativa formazione, sono tenuti ad ottenerla entro il 31 dicembre 2022.
Qualora per una delle posizioni di cui all’allegato venga mantenuto un grado superiore precedentemente ottenuto, è necessario conseguire entro il 31 dicembre 2022 la formazione corrispondente al grado in uso.
b) adeguamento normative
Art. 7
I Comuni adeguano le proprie normative alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2018.
Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2017, 145.
Allegato
Per ognuna delle categorie di cui all’art. 2 RUGraS sono stati definiti gradi, funzioni e stipendi a partire dalla funzione di aspirante fino a quella di comandante.
Seguono le tabelle da A a D con la seguente legenda:
Tabella A Polizia polo 1
Tabella B Polizia polo 2
Tabella C Polizia strutturata 1
Tabella D Polizia strutturata 2
Cassakk
Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 130.
Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 354.
Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.
Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.
Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.
Entrata in vigore: 6 giugno 2017 - BU 2017, 145.
Allegato modificato dal R 17.1.2024; in vigore dal 19.1.2024 - BU 2024, 8; precedenti modifiche: BU 2018, 6; BU 2020, 295; BU 2023, 130.